Studiare fisioterapia all’estero, si può? SI,… ma con molta attenzione!

L'A.I.FI. risponde a professionisti, ma soprattutto a genitori e studenti interessati ad intraprendere il percorso di studi universitario in fisioterapia.

Studiare fisioterapia all’estero, si può?

Università

SÌ, … ma con molta attenzione!

Studi all’estero

Negli ultimi anni si è manifestato, ed è in continuo aumento, il fenomeno dei corsi di laurea in fisioterapia stranieri, ai quali si rivolgono aspiranti studenti italiani. Sono molte le organizzazioni che offrono corsi di laurea in fisioterapia sia con svolgimento in Italia, rilasciando titoli di università straniera, sia all’estero, non necessariamente nel paese dell’università che rilascia il titolo. Questi enti attraggono i tanti giovani delusi dal mancato superamento dei test di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, vantando la possibilità di accesso senza alcun test di ingresso. Gli annunci tendono ad essere molto accattivanti senza chiarire però gli ulteriori oneri di cui bisogna farsi carico dopo il conseguimento del titolo!

Il titolo rilasciato dalle università straniere abilita direttamente all’esercizio della professione di fisioterapista in Italia?

Dopo aver conseguito un titolo all’estero è necessario seguire la procedura prevista per il riconoscimento presso l’autorità competente (in Italia è il Ministero della Salute), così come stabilito dalle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE (per i titoli conseguiti nei Paesi europei, nella Confederazione svizzera o nell’area SEE), dagli accordi bilaterali (per i titoli extracomunitari) e dalle normative italiane di recepimento. La procedura prevede la valutazione amministrativa e tecnica del proprio titolo da parte di una Conferenza di Servizi appositamente istituita presso il Ministero della Salute; in dettaglio, vengono esaminati i contenuti del piano degli studi effettuati, con particolare attenzione al tirocinio professionalizzante. A seguito di tale valutazione, il proprio titolo può essere riconosciuto e quindi si può esercitare la professione, oppure può essere applicata una “misura compensativa”, nel caso in cui il percorso formativo sia ritenuto carente, in termini di ore e/o contenuti. La misura compensativa può consistere in un tirocinio, cosiddetto di adattamento, oppure in una prova attitudinale; in entrambi i casi il richiedente deve sostenere un costo, variabile in relazione alla durata della misura compensativa. La procedura di riconoscimento si conclude con un decreto ministeriale che riporta il nome e cognome del professionista nonché il titolo di cui è stata riconosciuta la validità.

Chi è in possesso di un titolo ottenuto tramite un’ università estera, è obbligato al riconoscimento per esercitare in Italia?

La procedura di riconoscimento è prevista per tutti i titoli stranieri, non esistono titoli che siano automaticamente riconosciuti, permettendo di esercitare immediatamente la professione in Italia. Il tempo che intercorre tra la richiesta di riconoscimento ed il suo eventuale ottenimento è variabile, in base anche alla correttezza amministrativa della documentazione presentata. Esercitare la professione senza avere un titolo abilitante all’esercizio della professione in Italia, e in questo caso senza aver ottenuto il riconoscimento di un titolo estero, configura il reato di esercizio abusivo di professione (art. 348 del codice penale) le cui pene sono state recentemente incrementate dall’ art. 12, c.1 della legge 11 gennaio 2018, n.3.

E’ possibile svolgere il tirocinio in Italia, essendo iscritti ad un’università straniera?

E’ possibile svolgere il tirocinio in Italia di corsi organizzati da università straniere solo:

  • mediante il programma Erasmus ed Erasmus +
  • se l’università straniera ha ottenuto l’autorizzazione alla “filiazione”, ovvero allo svolgimento di parte del percorso formativo, autorizzata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in Italia.

Lo svolgimento di tirocinio in Italia non aumenta né diminuisce la probabilità che il titolo sia riconosciuto come valido in Italia, ai sensi della procedura prevista dalle direttive europee 2005/36/CE e 2013/55/UE e dalle norme ad esse correlate.

Tutti i titoli esteri sono abilitanti nel paese di appartenenza?

Nella maggior parte dei paesi europei ed extracomunitari, l’esame che abilita all’esercizio della professione deve essere sostenuto nella lingua ufficiale locale. Se questo esame non può essere sostenuto, poiché non si possiedono le competenze linguistiche adeguate, non si ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione neanche nel paese dove si è seguito il percorso di studi. In questo caso non è possibile neanche chiederne il riconoscimento in Italia.

Se l’università straniera, eroga corsi presso sedi in territorio italiano, il titolo rilasciato deve essere comunque sottoposto alla procedura di riconoscimento?

Alcune università straniere erogano i propri corsi in sedi del territorio italiano. Anche in questi casi è sempre necessario fare richiesta di riconoscimento titolo estero al Ministero della Salute, in quanto non è sufficiente che l’università eroghi la formazione nel territorio italiano. Perché un titolo erogato da un ente abbia valore abilitante all’esercizio di una professione in Italia, tale istituto deve ottenere il riconoscimento come ateneo da parte del MIUR, mediante un decreto ministeriale al termine di una complessa procedura di valutazione delle attività e delle strutture dedicate da parte delle istituzioni statali a ciò preposte. In questo caso, l’offerta formativa di questo ateneo neo-riconosciuto, entrerebbe nella programmazione nazionale e, di conseguenza, prevederebbe un test di ingresso e un numero programmato. Suggeriamo quindi di verificare sempre se l’università prescelta sia stata istituita come ateneo dal MIUR, è un’informazione che la stessa università ha interesse a fornire ed è quindi facilmente reperibile.

Dove si possono reperire le informazioni necessarie a verificare se l’università straniera rilascia un titolo che potrebbe superare la procedura di riconoscimento in Italia?

Le informazioni di base sono presenti sui siti ufficiali delle università, dove alla sezione “Chi siamo” si possono verificare le credenziali dell’ente e la sua organizzazione. In particolare consigliamo di consultare i siti di:

  • istituzioni governative del paese in cui è localizzata l’università, tenendo presente che solitamente i ministeri dell’università pubblicano gli elenchi delle università accreditate;
  • organizzazioni professionali locali (Ordini, Associazioni, Collegi, registri, etc.), che offrono solitamente l’elenco delle università statali o private accreditate;
  • Cimea (Centro di informazione sulla mobilità e sulle equivalenze accademiche) – www.cimea.it;
  • MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) – www.miur.gov.it;
  • Ministero della Salute www.salute.gov.it.
  • AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti ) – www.aifi.net.

Quanto costa studiare in università straniere?

La cifra è sensibilmente variabile. In base alle nostre informazioni il costo può orientarsi tra i 10 mila e 50 mila euro per studente, ai quali vanno aggiunti i costi da sostenere per le trasferte. In sintesi, prima di intraprendere un percorso così oneroso, consigliamo di informarsi bene se il titolo rilasciato dall’ università straniera che si è individuata, abbia una qualche probabilità di essere riconosciuto come valido per l’esercizio in Italia a seguito delle suddette procedure ministeriali.

 

Per approfondire i concetti di Fliazione, Tirocinio, Autorizzazioni vedi la pagina Titoli di studio esteri

Torna in alto