Nel respingere il ricorso in appello di AIFI, il Consiglio di Stato si ripete nel definire il massofisioterapista un “operatore di interesse sanitario” senza alcuna autonomia e ad un livello più basso di quello delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Nel descriverne le fonti normative la sentenza cita la L. 403/71 ma anche il D.M. 7.9.1976, quest’ultimo abrogato il 13 dicembre 2010 (poco dopo la presentazione del ricorso) e usato come elenco delle mansioni del mft.
Di fronte alla serietà di AIFI, UIC e FNCM che insieme hanno formalmente richiesto chiarezza nell’abrogare definitivamente la L. 403/71, ancora una volta l’inerzia della politica lascia “in vita” la formazione privata ed a pagamento di una figura dalla dubbia classificazione.
In allegato la sentenza
MASSOFISIOTERAPISTA, DAL CONSIGLIO DI STATO ALCUNA CHIAREZZA
Nel respingere il ricorso in appello di AIFI, il Consiglio di Stato si ripete nel definire il massofisioterapista un "operatore di interesse sanitario" senza alcuna autonomia e ad un livello più basso di quello delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie