FISIOTERAPIA DETRAIBILE

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: FISIOTERAPIA DETRAIBILE SENZA PRESCRIZIONE (e attenzione anche all’osteopatia…)

All'Utente è consentita la detraibilità della spesa fisioterapica allegando soltanto la parcella del professionista da cui risulti la prestazione effettuata, anche in assenza di prescrizione medica.

Come ogni anno in prossimità della scadenza di giugno si ripresentano i dubbi di qualche CAF o consulente fiscale sulla detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni fisioterapiche erogate alla Persona in libera professione.

E questo nonostante sia dal 2012 che le cose sono definitivamente CHIARE (https://aifi.net/detraibilit-prestazioni-fisioterapiche-finalmente-risolto-ogni-dubbio-interpretativo/).

In merito AIFI ha già dal 2012 informato adeguatamente anche le forze dell’ordine e i CAF, al fine di garantire il Cittadino (https://aifi.net/fisioterapia-detraibile-lettera-di-aifi-a-caaf-e-forze-dellordine/).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 – pag. 15, ha corretto la posizione adottata nel 2010.

All’Utente è consentita la detraibilità della spesa fisioterapica allegando soltanto la parcella del professionista da cui risulti la prestazione effettuata, anche in assenza di prescrizione medica.

Succede ancora che qualche CAF richieda invece la prescrizione medica, si tratta di una richiesta non legittima.

Nella circolare 11/e del 21/05/2014 – pag. 10, l’Agenzia delle entrate risponde anche al quesito sulla detraibilità delle spese per osteopatia: “Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero ha precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”.

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