Detraibilità prestazioni fisioterapiche: finalmente risolto ogni dubbio interpretativo

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 ha rivisto la posizione assunta con la 39/E del 1 luglio 2010 che subordinava alla prescrizione medica, la possibilità di detrarre le spese sostenute per le prestazioni fisioterapiche.
Al cittadino sarà ora consentita la detraibilità di tali spese, allegando la sola parcella o quietanza del professionista da cui risulti la prestazione eseguita. Ricordiamo che la detraibilità delle prestazioni del Fisioterapista, come delle altre Professioni sanitarie, è stata sancita dal collegato alla Finanziaria del 2000 dove è stata introdotta la detraibilità fiscale per le cosiddette prestazioni di "assistenza specifica".
Il resoconto stenografico dell'Assemblea (seduta n. 779 del 28 luglio 2000) riporta la risposta di chiarimento dell'allora Sottosegretario di Stato per le finanze, On. Natale D'Amico, che conferma che in tale definizione devono essere comprese le prestazioni erogate dalle Professioni sanitarie normate, allora dalla Legge 42/99 e ora elencate nel D.M. 29 marzo 2001.
Il commento sulla vicenda di Mauro Gugliucciello, consigliere dell'Ufficio di Presidenza AIFI: "Finalmente dopo due anni di confronto dobbiamo dare atto all'Agenzia delle Entrate di avere responsabilmente corretto la sua posizione che danneggiava in primo luogo gli Utenti che sceglievano di accedere direttamente alle nostre cure, gravandoli spesso di costi impropri e disagi burocratici, nonché le prerogative delle categorie interessate abilitate a svolgere la loro attività sanitaria con riconosciuta autonomia e titolarità delle prestazioni erogate. Ricordiamo che il profilo professionale del Fisioterapista fin dal 1994 prevede che il professionista possa operare sia in via autonoma, in rapporto diretto con la persona assistita, sia in forma collaborante con riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico.
Ricordiamo inoltre che, una vicenda simile anche se più complessa, che prevedeva impropriamente per il Cittadino l'esenzione IVA per le nostre prestazioni a condizione che le stesse fossero effettuate "su prescrizione medica", fu superata definitivamente dall'emanazione del D.M. 17 maggio 2002.
Possiamo ora finalmente dire che, anche a livello fiscale, la normativa per le professioni sanitarie è coerente sotto ogni aspetto".

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