VALIDITÀ DEL TITOLO, EQUIPOLLENZA, LAUREA DI I E II LIVELLO… CHIARIAMOCI UNA BUONA VOLTA LE IDEE!

È ormai quasi un anno che tra dubbi, incertezze e sentito dire, nella mente di molti colleghi si rincorrono confusione e paure.
Probabilmente i rapidi cambiamenti del percorso formativo della nostra professione (siamo passati, in breve tempo, dalle Scuole dirette a fini Speciali, ai Corsi regionali, ai D.U. vecchio e nuovo ordinamento, per finire e quindi al Corso di Laurea) hanno contribuito non poco a questa situazione. Penso sia il caso di chiarirci finalmente le idee e stabilire alcuni punti fermi.
Il nuovo sistema formativo (corsi di Laurea) non incide sulla validità del titolo professionale acquisito, secondo la vecchia normativa, in quanto rimane inalterato il "profilo professionale" fissato dalla Legge 42/99.
Dal punto di vista lavorativo, quindi, non cambia nulla, e niente è richiesto per l'esercizio dell'attività professionale a chi già opera sulla base di un titolo legittimo.
Per l'accesso alla Laurea Specialistica ed ai Master, il D.M. 509/99 (Autonomia Didattica degli Atenei) prevedeva il conseguimento della Laurea di I Livello.
La Legge 1/2002, alla cui modificazione ed approvazione l'Associazione ha contribuito in modo sostanziale, ha reso validi, ai fini dell'accesso ai corsi di Laurea Specialistica, ai Master, ed agli altri corsi di formazione post-base, i titoli conseguiti con i precedenti ordinamenti. Quindi, non è necessario ottenere un'equiparazione del Diploma alla Laurea di I livello, già sancita per legge, ma dovranno essere le Università, al momento della pubblicazione dei bandi, ad inserire tra i titoli di accesso anche i Diplomi preesistenti.
I corsi universitari, banditi ai fini dell'ottenimento della Laurea di I livello da parte di chi è già diplomato, rivestono esclusivamente finalità di tipo culturale, non incidendo, nè in campo professionale, nè per quanto riguarda l'accesso alla formazione specialistica e post-base. In questi corsi, secondo il D.M. 509/99, rimangono alle Università pieni poteri di autonomia nella valutazione dei Crediti Formativi già acquisiti e delle conoscenze ed abilità professionali certificate. In queste circostanze sarebbe bene che le Università tenessero comportamenti uniformi, invece di comportarsi alla stregua di quanto è avvenuto nell'Anno Accademico 2001/2002, allorché il titolo professionale, a seconda dell'Ateneo che l'ha preso in considerazione, ha ricevuto valutazioni ricomprese in un range di debiti formativi che è andato dagli 8 ai 20.
In merito è urgente darsi regole precise, perché autonomia non significa anarchia.
Problema di difficile soluzione rimane, tuttavia, quello relativo alla situazione di alcuni colleghi in possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado quadriennale, poiché la legge, attualmente, prevede, per l'iscrizione all'Università, il possesso del Diploma quinquennale.
E' doveroso, infine, ricordare che requisito per accedere alla Laurea Specialistica è quello di aver prestato servizio, per almeno 5 anni, come dipendente in strutture pubbliche od accreditate.
Spero che ora le idee siano più chiare e le paure siano svanite.
Ad ogni buon conto, in relazione alle considerazioni fatte, di seguito riportiamo il parere dello "Studio Legale Associato Spitalieri e Romanini" di Udine, interpellato dalla nostra Associazione Regionale del Friuli Venezia Giulia.

Il Responsabile dell'Ufficio Centrale Formazione
Giovanni Tresca

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