SIGLATA LA PRE-INTESA TRA ARAN ED OO.SS. PER IL CONTRATTO DELLA DIRIGENZADELLE PROFESSIONI SANITARIE

Grazie all'impegno dei dirigenti delleAssociazioni Professionali – A.I.FI. in testa – e delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, nel pomeriggio di giovedì 1 agosto èstato sottoscritto un verbale di intesa relativo al rinnovo del contratto delledirigenza da siglare, in via definitiva, alla ripresa delle attività successivaal periodo di ferie.

Ilcontratto, giunto a rinnovo dopo mesi di estenuanti trattative, contiene lanovità, attesa da mesi, relativa alriconoscimento delle figure dirigenziali delle professioni sanitarie inapplicazione alla legge 251 del 2000.

Si trattadi un risultato che, pur risentendo ancora dell'ostruzionismo pervicacementeoperato dalle OO.SS. rappresentanti di alcune categoria professionali delladirigenza, segna un passo avanti di rilevanza storica per le professionisanitarie finalmente riconosciute al rango di dirigenti dopo che, per anni, sisono fatte responsabilmente carico delle problematiche relative allapianificazione ed alla programmazione di settori strategici delle Aziendesanitarie accollandosene i rischi senza riceverne, in compenso, i relativibenefici sia sul piano economico che dal punto di vista delle garanziegiuridico- legali.

Qui diseguito riportiamo il testo degli artt. 39 e 40 relativi all'istituzione dellanuova figura dirigenziale ed alle modalità di assegnazione degli incarichiprovvisori.

Il testointegrale del verbale di intesa è reperibile sul sito http://www.aranagenzia.it/ alla pagina "contratti"

CAPOIII

DIRIGENZADELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

Art.39

Istituzionedella qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica

Normaprogrammatica

1. Le parti, con il presente contratto prendono atto che:

– ai sensi dell'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel ruolosanitario del personale del Servizio sanitario nazionale può essere istituita la qualifica unica di dirigente delle professionisanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione edella professione ostetrica;

– la medesima legge negli all'artt. 6 e 7 stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolosanitario e nell'area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre1998 riferita alla dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico edamministrativo del SSN;

– la disciplina concorsuale sarà emanata con successivo regolamentoministeriale ed i requisiti di accesso saranno analoghi a quelli previstidall'art. 26 del d.lgs. 165/2001 per la dirigenza dei ruoli professionale,tecnico e amministrativo.

2. Nel quadro di riferimento regionale richiamato dall'art. 6, comma 2,ultimo periodo della legge n. 251 del 2000 che prevede modifiche compensativedelle dotazioni organiche, le aziende provvederanno all'istituzione dei postidella nuova figura dirigenziale sulla base delle proprie esigenze organizzativecon le precisazioni di cui ai successivi commi.

3. La copertura degli oneriderivanti dall'attuazione del comma 2 è carico dei bilanci delle aziende, chevi provvederanno, nella propria autonomia decisionale, anche mediantetrasformazione di un numero corrispondente di posti di organico dei dirigentidel ruolo sanitario secondo le precisazioni contenute nei commi 10 e 11 con l'entrata a regime del presente articolo. La trasformazionepotrà riguardare anche i posti già occupati dal personale del ruolo sanitariodel comparto che, nell'azienda, conseguirà la nuova qualifica dirigenziale aseguito delle procedure concorsuali, con le conseguenze del già citato comma10.

4. Nell'individuazione dei posti da trasformare nell'ambito delladirigenza sanitaria di cui all'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, le aziendedovranno tener conto della consistenza quantitativa dei profili di cui si rivedela dotazione organica nonché dei principi di proporzionalità e dei carichi dilavoro nell'area di attività e nella disciplina coinvolta nella trasformazione.

5. Gli oneri del comma 3, ai sensi dell'art. 53 del CCNL dell'8 giugno2000, sono calcolati anche con riferimento al trattamento accessorio (condizionidi lavoro, retribuzione di risultato) spettante ai dirigenti di nuova assunzionee devono tener conto di quantostabilito al comma 8 per la retribuzione di posizione minima contrattuale.

6. Gli oneri per l'istituzione della nuova figura dirigenziale sono,comunque, a totale carico dell'azienda ove non vi siano posti da trasformareperchè tutti occupati dai titolari ovvero nel caso in cui le risorse dei fondicontrattuali di riferimento, siano state completamente utilizzate dall'aziendaper la corresponsione delle voci retributive di pertinenza ovvero, infine,quando le condizioni operative del comma 4 non lo consentano .

7. Alla dirigenza di nuova istituzione si applicano sotto il profilonormativo ed economico tutte le norme previsteper la disciplina del rapporto di lavoro della dirigenza dei ruoli sanitario,professionale, tecnico ed amministrativo:

– dai CCNL del 5 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

– dai CCNL dell'8 giugno 2000 (con particolare riferimento agli articolida 26 a 34 relativi alla graduazione delle funzioni ed alle modalità diconferimento, revoca, conferma e verifica degli incarichi);

– dal CCNL del 22 febbraio 2001 sull'impegnoridotto;

– dal presente contratto.

8. In particolare, al dirigente di cui al comma 1, all'attodell'assunzione e per il periodo di un quinquennio è attribuita la seguenteretribuzione di posizione minimacontrattuale:

Partefissa: £ 2.000.000 ( pari a €1.032, 91)

Parte variabile £ 4.087.000 (paria € 2.100,76 )

Alcompimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte delCollegio tecnico di cui all'art. 31 del CCNL 8 giugno 2000, la parte variabiledella retribuzione passa a £. 9.102.000 (pari a € 4.700,79) , cui si aggiunge la maggiorazione di£. 2.900.000 (pari a € 1.497,73) previstadall'art. 11, comma 3 del CCNL dell'8giugno 2000, II biennio economico relativo alla presente area. Per quanto nonprevisto dal presente comma si applicano gli artt. 3, 4 e 11, comma 4 del CCNL da ultimo citato.

9. Agli effetti dei commi 5 e 7, con l'entrata a regime del presentearticolo, per i dirigenti di nuova istituzione, saranno formati appositidistinti fondi corrispondenti a quelli previsti per gli altri dirigenti sanitari dagli artt. 50, 51 e 52 del CCNL dell'8 giugno 2000,confermati dagli artt. 8 e 9 del medesimo contratto, relativo al II biennioeconomico,

10. Qualora per l'applicazione del comma 2 si proceda alla trasformazionedei posti della dirigenza sanitaria i fondi di cui al comma 9 saranno formaticon le quote di trattamento economico provenienti dai fondi contrattuali relativi alla predetta dirigenza. Talifondi saranno ridotti in misura corrispondente alle quote utilizzate, comunque non superiore ai minimi contrattuali da attribuire ai dirigenti di nuovaistituzione. Le quote confluiranno nei nuovi fondi in base alla loro natura. I fondi saranno utilizzati con itempi indicati nel comma 11. Inogni caso, ai sensi dell'art. 53 del CCNL 8 giugno 2000, ove le risorse derivanti dai fondi contrattualiinteressati dalla trasformazione dei posti non garantissero la retribuzione diposizione minima contrattuale di cui al comma 8 nonchè il pagamento deltrattamento accessorio del comma 5, l'integrazione dei fondi di riferimentograverà sul bilancio delle aziende stesse. La parte variabile aziendale dellaretribuzione di posizione in relazione alla tipologia degli incarichi di cuiall'art. 27 del CCNL dell' 8 giugno 2000 – conferibili dopo il quinquennio -dovrà essere calcolata sulla base della graduazione delle funzioni e finanziatacon le metodologie di cui al citato art. 53.

11. Ove ricorra l'ipotesi del comma 10, la riduzione dei fondi ivi indicatidecorrerà dalla data della effettiva assunzione in servizio dei nuovi dirigenti che, aregime, avviene con la stipulazionedel contratto individuale ai sensi dell'art. 13, comma 1. Nelle more dellaassunzione, le quote di risorse disponibili da trasferire nei nuovi fondi pereffetto della soppressione dei posti – secondo le previsioni dell'atto diprogrammazione del fabbisogno aziendale – ove provenienti dal fondo di cuiall'art. 50 del CCNL dell'8 giugno 2000 saranno provvisoriamente utilizzatenella retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti del ruolo sanitario dalcui fondo provengono, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 50.

12. Lo spostamento di risorsetra i fondi di cui ai commi precedenti avviene nel rispetto delle relazionisindacali previste dall'art. 4, comma 2, lettera B) punto 5 del CCNL dell'8giugno 2000. La trasformazione della dotazione organica avviene nel rispettodell'art. 6, comma 1 lettera C).

13. Oveil regolamento di cui all'art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 nullapreveda in proposito, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e laregolazione, sul piano funzionale ed organizzativo, dei rapporti interni con lealtre professionalità della dirigenza sanitaria, saranno definitedall'azienda nell'ambito di apposito atto di organizzazione, previaconsultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie delpresente contratto, sulla base dei contenuti professionali del percorsoformativo indicato nell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 502 del 1992 e nel decretodel Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile2001, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. del 5 giugno 2001, n. 128,nonché delle attività affidate in concreto a tali dirigenti. In particolare, atale ultimo fine, dovranno essereevitate sovrapposizioni e duplicazioni di competenze ed attribuzioni che, sulpiano organizzativo, possano ostacolare od impedire un regolare avvio efunzionamento dei nuovi servizi.

14. Le parti si danno atto chela disciplina di cui al presente articolo entrerà a regime al verificarsi dellecondizioni dei commi 1, terzo alinea e 2, che renderanno possibilel'assunzione in via definitiva dei dirigenti di nuova istituzione secondo leesigenze programmate da ciascuna azienda.

Art.40

Incarichiprovvisori

1. In attesa dell'entrata a regime dell'art. 39 e comunque per unbiennio dall'entrata in vigore del presente contratto, nel caso in cui leaziende attuino la disciplina transitoria dell'art. 7, comma 1, della legge 251 del 2000, alpersonale cui è conferito l'incarico ivi previsto è attribuito iltrattamento economico stabilito daivigenti contratti collettivi per i dirigenti di nuova assunzione, tenuto conto,in particolare, di quanto indicatodall'39, commi 5 e 8 per il trattamento accessorio e per la retribuzione diposizione minima contrattuale.

2. Per il reperimento delle risorse e per la formazione dei fondi, l'azienda procede applicando anticipatamente le disposizioni di cui all' art. 39, nel rispetto dellerelazioni sindacali indicate nel comma 12 dello stesso, congelando, per ilconferimento degli incarichi di cui al presente articolo, il numero di posti di organico occorrenti,in modo da pervenire alla loroeventuale trasformazione ed al consolidamento dei fondi così formati solo in seguito, al verificarsi – cioè – dellecondizioni di cui all'art. 39, comma 14.

3. Ai fini del corretto svolgimento delle funzioni del personale incaricatodeve, altresì, essere data contestuale attuazione anche all'art. 39, comma13.

4. Nel periodo transitorio, l'incarico di cui al comma 1 è conferito perun triennio, ai sensi dell'art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 e secondola disciplina, ivi compresi gliaspetti del trattamento economico, prevista dall'art. 63 comma 5 del CCNLdell'8 giugno 2000, previa procedura selettiva tra i candidati in possesso direquisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati.L'incarico è rinnovabile con la medesima procedura, ove l'art. 39 non siaancora entrato a regime.

5. In particolare, con riguardo ai requisiti per il conferimento dell'incarico, le parti concordano sull'esigenzache i candidati siano almeno in possesso:

– del diploma di dirigente dell'assistenzainfermieristica rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o di diploma di formazione manageriale – conseguito in corsi diperfezionamento o similari, rilasciato da Università o da altre istituzioni pubbliche odequiparate – attestante un percorso formativo che – per contenuti e durata –sia ritenuto idoneo come requisito dall'azienda;

– di esperienza professionale– non inferiore a cinque anni diservizio a tempo indeterminato – maturatanella categoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profiloprofessionale.

6.In via provvisoria, l' incarico di cuial comma 1 può essere conferito dalle aziende anche al personale indicato nell'art. 7, comma 2 della legge 251 del2000 ed alle condizioni ivi previste, per il coordinamento della specifica areaprofessionale di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge, nel rispetto di tutti i precedenti commi del presente articolo. Ai sensidel comma 13 dell'art. 39, leattribuzione del dirigente di nuova istituzione di cui al presente commadovranno consentire un adeguato livello di integrazione e collaborazione con lealtre funzioni dirigenziali, garantendo il rispetto dell'unicità della responsabilità dirigenziale per gli aspetti professionali ed organizzativiinterni delle strutture di appartenenza.

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