Illustrissimi
Membri Commissione Nazionale ECM
Segreteria Commissione Nazionale ECM
Presidente FISM
e p.c.:
Presidenti Nazionali Professioni Area della Riabilitazione
Referenti ECM Professioni Area della Riabilitazione
LORO SEDI
Prot. n° 517/03 SN
Roma, 05 maggio 2003
Oggetto: Segnalazione criticità relativa ad eventi regolarmente accreditati, in cui o i contenuti non sono congruenti con i profili professionali a cui vengono proposti, o presentano docenti le cui competenze non rientrano nell'ambito sanitario.
Cari colleghi,
come ho già avuto modo di informarvi in altre occasioni, un ricorrente elemento di criticità che si verifica nell'ambito degli eventi formativi indirizzati alle professioni dell'Area della Riabilitazione è il verificarsi di Corsi di formazione, regolarmente accreditati, per profili professionali non congruenti con i contenuti proposti o, peggio, tenuti da docenti le cui competenze non rientrano nell'ambito sanitario.
Ad esempio: Corsi di formazione rivolti a Fisioterapisti, in cui, dai contenuti degli eventi, si evince chiaramente che si tratta di discipline riconducibili alla professione del Logopedista, oppure Corsi di formazione rivolti a Fisioterapisti i cui docenti sono Laureati in Scienze Motorie.
A riguardo, specifici riferimenti legislativi normano le questioni di cui sopra.
Le Professioni dell'Area della Riabilitazione sono diverse, differenziate da differenti Profili Professionali:
D.M. 14/09/94 n. 741 Fisioterapista
D.M. 14/09/94 n. 742 Logopedista
D.M. 14/09/94 n. 743 Ortottista e Assistente in Oftalmologia
D.M. 14/09/94 n. 666 Podologo
D.M. 17/01/97 n. 56 Terapista della Neuropsicomotricità
D.M. 29/03/01 n. 182 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
D.M. 17/01/97 n. 136 Terapista Occupazionale
D.M. 08/10/98 n. 520 Educatore Professionale
Invece, relativamente alla questione "docenti Scienze Motorie", ricordo che ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 8 maggio 1998 n. 178, il Diploma di Laurea in Scienze Motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati di Medicina e Chirurgia e di quelle di cui ai Profili Professionali disciplinati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
In questa fase del processo ECM in cui gli organizzatori di eventi formativi non sono orientati da rigorose norme che possano impedire simili distorsioni, il ruolo dei referee è assolutamente fondamentale. Infatti, se ci fosse maggiore responsabilità ciò non accadrebbe.
È proprio partendo da queste considerazioni che con i Presidenti Nazionali delle diverse professioni si è ritenuto necessario promuovere un "Accordo di reciproco rispetto" al fine di impegnare ognuno a sensibilizzare e responsabilizzare sull'argomento i propri referee.
Tuttavia, consapevoli del fatto che ciò probabilmente potrà non essere sufficiente, a nome di tutte le Associazioni che rappresento in Commissione Nazionale ECM, chiedo che l'argomento posto alla vostra attenzione trovi un adeguato spazio di discussione che consenta l'individuazione di precisi e chiari correttivi.
Così come già avvenuto in alcuni casi, una procedura che consenta la segnalazione, da parte delle singole associazioni professionali, degli eventi che presentano queste incongruenze, e quindi la sospensione degli stessi ad opera della Segreteria della Commissione, rappresenta un valido strumento, ma, è possibile porre in essere ulteriori correttivi?
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Dr Claudio Ciavatta,
Membro Commissione Nazionale ECM
(Area della Riabilitazione)