Individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è una competenza riservata allo Stato e non alle Regioni. È questo il principio affermato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 319 del 26 luglio 2005, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale dell'Abruzzo n. 2 del 23 gennaio 2004.
La normativa in questione disciplinava in piena autonomia i corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di massaggiatore-capo bagnino degli stabilimento idroterapici, che svolge "assistenza fisico manuale su prescrizione medica" attraverso "attività di prevenzione, cura, riabilitazione e recupero funzionale idroterapico, balneotermale e massoterapico".
L'ambiguità delle legge era tale da lasciare configurare possibili rischi di erosione delle competenze riservate ai fisioterapisti. La Suprema Corte ha quindi ritenuto che la legge regionale impugnata si proponeva anche la finalità di disciplinare una specifica figura professionale sociosanitaria, regolandone le modalità di accesso e così incidendo sul relativo ordinamento didattico. Ma questa pretesa è incostituzionale, perché, appunto, l'individuazione delle figure professionali con i profili e ordinamenti didattici, deve essere riservata allo Stato.
L'Aifi ha quindi invitato prontamente tutti gli organismi regionali dell'associazione a mandare una comunicazione informativa sulla sentenza della Suprema Corte agli assessorati di riferimento, per impedire alle regioni di introdurre professioni sanitarie proprie e autoreferenziali che, oltre a sovrapporsi con le attività del fisioterapista, rappresentano un rischio per salute dei cittadini-utenti.