Alcune recenti sentenze del Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio hanno vagliato la legittimità e poi annullato il decreto emanato il 28 aprile 2008 dal Ministro della Giustizia, che fissa i requisiti di "rappresentatività nazionale" delle associazioni professionali. Ovvero, i criteri necessari per partecipare all'elaborazione, da parte dello Stato, di quelle "piattaforme comuni" per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 206/2007. Il che, del resto, è coerente con quanto stabilisce la Direttiva europea del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Ue. Questa Direttiva definisce i criteri e le modalità con cui chi acquisisce una qualifica professionale può accedere alla stessa professione in un altro stato membro.
L'avvocato Lorenzo Lamberti ha commentato per Aifi queste decisioni del Tar del Lazio.