Il fisioterapista deve emettere la fatturazione elettronica?

Dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere fatturazione elettronica. L’unica modalità di emissione della fattura da parte di tutti i soggetti I.V.A. e quindi anche del fisioterapista è quella elettronica ad esclusione dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario.

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Dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere fatturazione elettronica.
L’unica modalità di emissione della fattura da parte di tutti i soggetti I.V.A. e quindi anche del fisioterapista è quella elettronica (ad esclusione dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario). Nel caso in cui questa è emessa nei confronti di un privato cittadino potrà, a richiesta di parte, essere prodotta e consegnata una copia in formato analogico cioè la classica fattura cartacea fino ad ora utilizzata.

Si ritiene che tale linea debba essere tenuta in via  precauzionale fino a nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pronunciamento del Garante n.511 del 20 dicembre 2018 in cui si chiede all’Agenzia delle Entrate “di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.”, senza tuttavia che da tale invito, diretto all’Agenzia, possa discendere immediatamente e direttamente una esenzione dal rispetto dell’obbligo di emissione tutt’ora previsto dalla legge.

Per facilitare i nostri soci andremo a rispondere alle domande più comuni.

Dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere fatturazione elettronica, non sono cambiate le indicazioni che avevamo riportato nel precedente articolo sulla fatturazione elettronica, per cui possiamo ribadire che per il 2019:

il fisioterapista non è tenuto alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata;

l’unica modalità di emissione della fattura da parte di tutti i soggetti I.V.A. e quindi anche del fisioterapista è quella elettronica (ad esclusione dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario).

Nel caso in cui questa è emessa nei confronti di un privato cittadino potrà, a richiesta di parte, essere prodotta e consegnata una copia in formato analogico cioè la classica fattura cartacea fino ad ora utilizzata.

Per facilitare quindi i nostri soci rispondiamo di seguito alle domande più comuni.

Queste racchiudono le opzioni più frequenti che si possono presentare ad un fisioterapista durante la sua attività lavorativa:

Fatturazione elettronica – Domande e Risposte

  1. il singolo fisioterapista (iscritto all’ordine dei TSRM e PSTRP e possessore di PIVA) che emette individualmente fattura al paziente (prestazione sanitaria B2C – Business to Consumer) deve utilizzare la fatturazione elettronica?
    SI IL FISIOTERAPISTA CHE EMETTE FATTURA PER QUALSIASI PRESTAZIONE DEVE EMETTERE LA FATTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA
  2. il fisioterapista che emette fattura ad una azienda sanitaria o ad un centro medico (B2B business to business) che non interviene in appalti pubblici deve utilizzare la fatturazione elettronica?
    SI PERCHÉ È L’UNICA MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA
  3. il fisioterapista che emette fattura per consulenze, docenze o altre forme di prestazione non esenti IVA deve utilizzare la fatturazione elettronica?
    SÌ SEMPRE
  4. il singolo fisioterapista che ha aderito al regime forfetario (iscritto all’ordine dei TSRM e PSTRP e possessore di PIVA) ed emette individualmente fattura al paziente (prestazione sanitaria B2C) deve utilizzare la fatturazione elettronica?
    NO TALI SOGGETTI SONO ESCLUSI PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE COME TUTTI I SOGGETTI
  5. il fisioterapista che ha aderito al regime forfetario ed emette fattura ad una azienda sanitaria o ad un centro medico (B2B) che non interviene in appalti pubblici deve utilizzare la fatturazione elettronica?
    CHIUNQUE SOGGETTO IVA E QUINDI ANCHE IL FISIOTERAPISTA CHE HA OPTATO PER IL REGIME FORFETTARIO È ESONERATO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
  6.  il fisioterapista che ha aderito al regime forfettario ed emette fattura per consulenze, docenze o altre forme di prestazione deve utilizzare la fatturazione elettronica
    CHIUNQUE SOGGETTO IVA E QUINDI ANCHE IL FISIOTERAPISTA CHE HA OPTATO PER IL REGIME FORFETTARIO È ESONERATO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Saremo lieti di supportare i nostri soci e di rispondere alle ulteriori domande del caso.
Non si deve fare altro che inviare una mail a info@aifi.net o lasciare un commento alla fine dell’’articolo.

Francesco Ballardin
Consigliere Nazionale AIFI
(delega alla Libera Professione)

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