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Dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere fatturazione elettronica.
L’unica modalità di emissione della fattura da parte di tutti i soggetti I.V.A. e quindi anche del fisioterapista è quella elettronica (ad esclusione dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario). Nel caso in cui questa è emessa nei confronti di un privato cittadino potrà, a richiesta di parte, essere prodotta e consegnata una copia in formato analogico cioè la classica fattura cartacea fino ad ora utilizzata.
Si ritiene che tale linea debba essere tenuta in via precauzionale fino a nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate relativamente al pronunciamento del Garante n.511 del 20 dicembre 2018 in cui si chiede all’Agenzia delle Entrate “di dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.”, senza tuttavia che da tale invito, diretto all’Agenzia, possa discendere immediatamente e direttamente una esenzione dal rispetto dell’obbligo di emissione tutt’ora previsto dalla legge.
Per facilitare i nostri soci andremo a rispondere alle domande più comuni.
Dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di emettere fatturazione elettronica, non sono cambiate le indicazioni che avevamo riportato nel precedente articolo sulla fatturazione elettronica, per cui possiamo ribadire che per il 2019:
il fisioterapista non è tenuto alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria per la dichiarazione dei redditi precompilata;
l’unica modalità di emissione della fattura da parte di tutti i soggetti I.V.A. e quindi anche del fisioterapista è quella elettronica (ad esclusione dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario).
Nel caso in cui questa è emessa nei confronti di un privato cittadino potrà, a richiesta di parte, essere prodotta e consegnata una copia in formato analogico cioè la classica fattura cartacea fino ad ora utilizzata.
Per facilitare quindi i nostri soci rispondiamo di seguito alle domande più comuni.
Queste racchiudono le opzioni più frequenti che si possono presentare ad un fisioterapista durante la sua attività lavorativa:
Fatturazione elettronica – Domande e Risposte
- il singolo fisioterapista (iscritto all’ordine dei TSRM e PSTRP e possessore di PIVA) che emette individualmente fattura al paziente (prestazione sanitaria B2C – Business to Consumer) deve utilizzare la fatturazione elettronica?
SI IL FISIOTERAPISTA CHE EMETTE FATTURA PER QUALSIASI PRESTAZIONE DEVE EMETTERE LA FATTURA IN MODALITÀ ELETTRONICA - il fisioterapista che emette fattura ad una azienda sanitaria o ad un centro medico (B2B business to business) che non interviene in appalti pubblici deve utilizzare la fatturazione elettronica?
SI PERCHÉ È L’UNICA MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA - il fisioterapista che emette fattura per consulenze, docenze o altre forme di prestazione non esenti IVA deve utilizzare la fatturazione elettronica?
SÌ SEMPRE - il singolo fisioterapista che ha aderito al regime forfetario (iscritto all’ordine dei TSRM e PSTRP e possessore di PIVA) ed emette individualmente fattura al paziente (prestazione sanitaria B2C) deve utilizzare la fatturazione elettronica?
NO TALI SOGGETTI SONO ESCLUSI PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE COME TUTTI I SOGGETTI - il fisioterapista che ha aderito al regime forfetario ed emette fattura ad una azienda sanitaria o ad un centro medico (B2B) che non interviene in appalti pubblici deve utilizzare la fatturazione elettronica?
CHIUNQUE SOGGETTO IVA E QUINDI ANCHE IL FISIOTERAPISTA CHE HA OPTATO PER IL REGIME FORFETTARIO È ESONERATO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA - il fisioterapista che ha aderito al regime forfettario ed emette fattura per consulenze, docenze o altre forme di prestazione deve utilizzare la fatturazione elettronica
CHIUNQUE SOGGETTO IVA E QUINDI ANCHE IL FISIOTERAPISTA CHE HA OPTATO PER IL REGIME FORFETTARIO È ESONERATO DALL’EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Saremo lieti di supportare i nostri soci e di rispondere alle ulteriori domande del caso.
Non si deve fare altro che inviare una mail a info@aifi.net o lasciare un commento alla fine dell’’articolo.
Francesco Ballardin
Consigliere Nazionale AIFI
(delega alla Libera Professione)