I "RAPPRESENTANTI" DELL'A.I.FI. SUGLI SCUDI DELLA FIPAV

Due notizie di questi giorni, ambedue provenienti dal mondo dello sport, nello specifico quello della "Pallavolo", ci hanno riempito di soddisfazione.
Le notizie, anche se diverse l'una dall'altra, come peso e come connotazione, sono: quella relativa alla vittoria del Campionato del Mondo, conseguita, per la prima volta nella storia del volley italiano, dalla squadra femminile italiana, che già si era classificata seconda ai Giochi Europei e che aveva conquistato la medaglia d'oro ai Giochi del Mediterraneo; quella relativa ad un'"apertura", nei confronti della categoria, da parte dell'Associazione Italiana Pallavolo, in seguito ad una sollecitazione ufficiale dell'A.I.FI. Puglia in merito all'assenza, all'interno della modulistica e dei regolamenti della Federazione, del riconoscimento formale ed esclusivo nelle sue competenze riabilitative del Fisioterapista.
I due accadimenti, infatti, ci gratificano: per il primo caso, in quanto, da lunga "pezza", come si usa dire, colui che ha assicurato, prima, durante e dopo ogni partita, la risoluzione dei traumi delle bravissime atlete azzurre ed il ripristino della condizione per poter gareggiare al meglio ed in sicurezza, è il nostro Claudio Cesarini, noto nell'ambiente, non solo per essere un Fisioterapista di specchiata professionalità e di rare doti umanitarie, ma anche perché è il Presidente dell'A.I.FI. umbra; per il secondo caso, in quanto, in virtù di una denuncia-sfogo, di un collega di Brindisi, tale Salvatore Piscopiello, che avendo chiesto l'iscrizione alla Federazione rischiava di trovarsi escluso, per motivi di prassi regolamentare, a favore di un "massaggiatore-infermiere", ha pensato bene, dietro suggerimento della nostra Presidente regionale, Concetta Pesce, di spedire, ai membri del Consiglio Nazionale della FIPAV, una lettera di protesta che ha sortito, in termini di prospettive di accreditamento del Fisioterapista, un risultato davvero inaspettato; risultato che, dopo la successiva "entrata in pista" di Concetta Pesce, con l'autorevolezza di cui è ampiamente accreditata sia professionalmente che, in veste di Responsabile regionale dell'A.I.FI., si è concretizzato in una vera e propria lettera d'impegno, da parte della Federazione nazionale di volley, a rivedere, per il 2003, sia il regolamento interno che lo statuto.
A questo punto, dopo le felicitazioni che rivolgiamo al nostro Cesarini per aver assistito a dovere le brave atlete azzurre, aiutandole, per la sua parte, a conquistare l'oro, non ci resta che, di seguito, pubblicare sia la lettera spedita dal Segretario Generale della Federazione di Volley, Maurizio Romano, in risposta a Salvatore Piscopiello, sia le comunicazioni, via e-mail, di Concetta Pesce, tese ad evidenziare, legislazione, compiti, prerogative e ruoli del Fisioterapista, inviate al "referente" legislativo della FIPAV, dottor Angelo Iezzi, sia, infine, le risposte dello stesso alla nostra Presidente regionale.

Sileno

(Lettera di Maurizio Romano a Salvatore Piscopiello)

Abbiamo esaminato la Sua cortese nota ed in ordine alle sue considerazioni, rileviamo quanto segue:
1) già lo Statuto federale all'art. 15, pur facendo riferimento alla figura del "Massofisioterapista" richiede altresì, espressamente, il possesso del relativo titolo professionale. Pertanto, al di là dell'inesattezza terminologica, non c'è dubbio che debba farsi riferimento alle figure professionali riconosciute dalla Legge e dalle altre norme vigenti in materia;
2) ne consegue che la FIPAV avvierà gli opportuni interventi correttivi, sia per modificare adeguatamente i propri Regolamenti Interni sia per – a più lunga scadenza – correggere anche la terminologia usata nello Statuto. Inoltre, avvierà una verifica sull'effettiva sussistenza, nei soggetti già tesserati, dei titoli professionali di cui si tratta;
3) quanto sopra è previsto che sia completato in sede di rinnovo dei tesseramenti per l'anno 2003, previa adeguata informativa rivolta ai tesserati interessati alla problematica.

(E- mail di Concetta Pesce al dottor Angelo Iezzi)

Le invio, come promesso, il curriculum normativo che riguarda la figura del Fisioterapista. Spero di essere stata chiara, in caso contrario può cercarmi quando vuole.

Mi piacerebbe avere una copia della nuova modulistica, se fosse possibile averla, Le sarei grata. Grazie.

Prima dell'entrata in vigore della legge di Riforma Sanitaria 502/92, esisteva un tale marasma, nel panorama sanitario, che disorientava l'utenza, in quanto non aveva chiara l'idea di quali fossero i professionisti abilitati a risolvere i suoi problemi. Si andava dal Massofisioterapista, con una formazione a volte semestrale, ma comunque senza obbligo di Diploma di Scuola Media Superiore, al Terapista della Riabilitazione, che aveva una formazione triennale a cui si accedeva esclusivamente con il Diploma di maturità (già dal lontano 1974), passando attraverso altri "cosiddetti professionisti" con formazione molto eterogenea.

La legge 502 mette ordine e stabilisce che l'unico operatore abilitato all'esercizio della Fisioterapia è il Fisioterapista istituito con Decreto 741 del 1994 che deve essere formato unicamente in ambito universitario. Decreta quindi la chiusura di tutte quelle scuole regionali e/o gestite da "non si sa bene chi".

Il D.M. 741/94 dice che il Fisioterapista:

Elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma riabilitativo finalizzato all'individuazione ed al superamento del bisogno di salute del paziente.

Pratica Autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive, utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche ed occupazionali.

Propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia.

Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli ove si richiedono le sue competenze professionali…

Svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero-professionale

Successivamente, la Legge 42/99 fa cadere la denominazione "professione sanitaria ausiliaria", sostituendola con la denominazione "professione sanitaria" e stabilisce che "il campo proprio di attività e di responsabilità del Fisioterapista è determinato dal contenuto del profilo professionale (D.M. 741/94), dall'ordinamento didattico e dal codice deontologico".

La Legge 251/2000 dice che il Fisioterapista svolge con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla Riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dal profilo professionale.

Il Decreto del Ministero dell'Università del 2 Aprile 2001 determina nell'allegato 2 le classi di Laurea in professioni sanitarie della riabilitazione e fra queste il Corso di Laurea in Fisioterapia.

La legge n. 2 del 2002 all'art. 1 comma 10 istituisce, per le professioni sanitarie, l'equipollenza tra titoli pregressi e laurea di primo livello.

Il Fisioterapista (già Terapista della Riabilitazione) è, dunque, un professionista della Sanità in possesso del Diploma di Laurea o titolo equipollente, che lavora, sia in collaborazione con il Medico e le altre professioni sanitarie, sia autonomamente, in rapporto diretto con la persona assistita, valutando e trattando le disfunzioni presenti nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

Il Fisioterapista collabora in modo paritetico con il medico e le altre professioni sanitarie, nel reciproco rispetto delle rispettive competenze professionali (L. 42/99);

L'autonomia professionale, stabilita dallo Stato Italiano, comporta una responsabilità civile e penale per il Fisioterapista, che vale indipendentemente dalla prescrizione medica.

Egregio dott. Iezzi, sono in attesa di conoscere gli sviluppi relativi alla nuova modulistica per il tesseramento dei fisioterapisti. Devo dirLe che, all'interno del nostro Congresso Nazionale, che si è tenuto a Trevi nei giorni 7 – 8 e 9 Giugno sc. e che ha sancito, tra le altre cose, la modifica dell'acronimo associativo in A.l.FI. (Associazione Italiana Fisioterapisti), ho dato la notizia del vostro impegno a rivedere la situazione. Siamo tutti in attesa degli sviluppi. Grazie. Cordiali saluti Concetta Pesce Presidente A.l.FI (già A.l.T.R.)-Puglia

(La risposta del dottor Angelo Iezzi)

Abbiamo modificato il modulo di tesseramento. Tra breve, uscirà la nuova normativa ed al momento opportuno Le invierò copia. Con l'occasione, volevo chiederLe se esiste un elenco dei cosiddetti "titoli equipollenti" al quale fare riferimento.

(Pronta "replica" di Concetta Pesce)

Attualmente soltanto:

Diploma di Terapista della Riabilitazione rilasciato ai sensi del Decreto Ministeriale del 1974;

Diploma universitario rilasciato ai sensi del D.M.741/94;

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

(Alla replica di Concetta Pesce, risponde il dottor Angelo Iezzi)

Mi scusi se non ho riscontrato prima la Sua e-mail ma il periodo pre-ferie per noi è molto intenso. Le allego il pezzo estrapolato dalle norme che riguardano la materia e la copia del modulo di tesseramento. Inoltre, di seguito Le riporto una recente mail giunta da un tesserato nelle stagioni precedenti. Mi può aiutare a fornire una risposta corretta? Nel caso mi giungano altre richieste di chiarimenti posso interpellarla?

(L'ultima – al momento – e-mail della nostra Presidente Regionale)

Sono davvero contenta dell'impegno che avete profuso. Ho già girato la notizia a tutti i dirigenti nazionali della mia Associazione. Relativamente alla richiesta del Massofisioterapista: Il Decreto di equipollenza a cui fa riferimento, ha ottenuto la sospensiva del provvedimento dal Tar del Lazio in data 11 Dicembre 2000 per un ricorso fatto da una collega. Pertanto, a parere dei legali interpellati, intanto che il Tar non entra nel merito, quel provvedimento deve ritenersi sospeso ,e quindi, non valido. Quindi, allo stato attuale i Massofisioterapisti non hanno l'equipollenza al titolo di Fisioterapista. A disposizione per qualunque altro chiarimento.

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