I Giudici amministrativi dicono no ai corsi per massofisioterapisti

Con la sentenza n. 223/03 il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso proposto dall'AIFI Piemonte-Valle d'Aosta avverso la decisione presa dalla regione di continuare ad istituire corsi regionali per massofisioterapisti, nonostante le normative vigenti non permettessero più già dal 1996 di rilasciare tali titoli.

La sentenza offre nuovi e importanti argomenti per superare il precedente e opposto orientamento del T.A.R. dell'Umbria, nonché rappresenta punto di indubbio riferimento per l'Associazione nell'opporsi all'apertura di nuovi corsi per massofisioterapista, figura ritenuta "ad esaurimento" anche dal CCNL pubblico.

Con la sentenza n. 223/03 depositata il 18 febbraio 2003 il T.A.R. Piemonte ha accolto il ricorso proposto dall'AIFi Piemonte-Valle d'Aosta avverso la decisione di istituire corsi regionali per massofisioterapisti.

La sentenza, particolarmente significativa anche perché conferma la decisione in via cautelare adottata nelle medesima vicenda dal Consiglio di Stato, ha ritenuto, sulla base di un attenta ricostruzione della normativa applicabile, "…corretta la lettura che la ricorrente associazione ha dato alle norme denunciate: la necessità di evitare duplicazioni e la volontà di uniformare la legislazione nazionale a quella europea hanno mosso il Parlamento a prevedere un numero di profili professionali operanti nello specifico settore inferiore a quello preesistente".

In particolare, i Giudici richiamano l'orientamento normativo secondo il quale "le preesistenti figure sanitarie dovevano mutare, per essere ricompresse nelle sole ipotesi delineate dalla legge, e specificare dai decreti attuativi".

La sentenza precisa quindi che, in tal senso, l'articolo 3 del D.M. 29 marzo 2001 va letto "… avendo riguardo alla ricordata funzione che la legge ha assegnato al decreto ministeriale in trattazione, per cui se ne può concludere che l'unica figura professionale ormai ammessa dall'ordinamento nell'indicato settore di attività è quella del fisioterapista".

La decisione conclude affermando che "il complesso normativo sinora delineato va pertanto interpretato nel senso che non è possibile istituire figure professionali di operatori sanitari potenzialmente sovrapponibili a quelle che hanno ispirato la riforma di cui s'è detto".

Si tratta di affermazioni di principio, sostenute da precisi riferimenti legislativi, tal che esse ben potrebbero essere assunte quali criteri guida in fattispecie analoghe, secondo gli auspici dell'Associazione.

Il T.A.R. giunge infatti ad escludere che, al di fuori delle professioni sanitarie individuate secondo il disposto dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92, possano permanere o essere introdotte altre figure sanitarie, senza con ciò tradire la "ratio" della riforma voluta dal legislatore per allineare il nostro ordinamento a quello europeo.

La sentenza offre altresì nuovi e importanti argomenti per superare il diverso orientamento del T.A.R. dell'Umbria, che aveva invece ritenuto che la figura del massofisioterapista sfuggisse alla chiusura del citato articolo 6, comma 3, D.Lgs. n. 502/92.

Avv. Paolo Franco

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