Giovedì 10 gennaio 2002, quale primo atto legislativo dell'anno, la Gazzetta Ufficiale riporta la norma che istituisce, per le professioni sanitarie, l'equipollenza tra titoli pregressi e laurea di primo livello

Nei giorni scorsi, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il testo della Legge 8 Gennaio 2002 che costituisce la Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 Novembre 2001, n¡ 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, altrimenti definito "Decreto Sirchia".
La legge che, scaramanticamente, vogliamo ritenere assai fausta per i destini dei Fisioterapisti e della altre professioni sanitarie, in quanto si posiziona al n¡1 della Raccolta delle leggi della G.U. per l'anno 2002, costituisce una pietra miliare per gli operatori sanitari interessati. Pietra miliare, in considerazione, soprattutto, del fatto che, non solo, innovando precedenti, farraginose e discriminatorie disposizioni decrettizie, stabilisce la perfetta equipollenza tra titoli professionali pregressi e la recente istituzione delle Lauree di 1¡ livello, ma, in conformit^ alla Riforma Universitaria "Zecchino", apre pure automaticamente a tutte le categorie sanitarie professionalizzate, previo superamento della prova d'accesso, le porte per la Laurea di 2¡ livello, ovvero Specialistica e, quindi, il percorso per i master, la docenza, la dirigenza etc.
E' stato, proprio, un bel regalo di Natale, quello che le Camere, senza distinzioni tra gruppi di maggioranza e di opposizione, hanno voluto "riservare" alle professioni sanitarie. Regalo in quanto, fino all'antivigilia della chiusura del lavori parlamentari dovuta alle festivit^, il "decreto governativo", chiaramente impostato sul "privilegio" di una categoria rispetto alle altre, non ostante fosse stato emendato nel corso passaggio dall'uno all'altro ramo del Parlamento, non lasciava intravedere con certezza che sarebbe stata completamente sanata la patente discrasia di trattamenti.
Adesso, possiamo finalmente compiacerci per lo sforzo che, specialmente l'A.I.FI. ha saputo produrre nei tempi strettissimi che, stanti le festivit^ natalizie e la conseguente sospensione delle sedute parlamentari, rimanevano a disposizione, pena la decadenza del provvedimento, per trasformare, in modo conforme alle aspettative della categoria, il decreto in legge dello Stato. La normativa costituzionale in materia, prevede, infatti, che un decreto, se non viene trasformato in Legge entro 60 giorni dalla sua promulgazione, decada. Ed il decreto in questione, adottato dal Consiglio dei Ministri il 12 Novembre 2001, il 12 Gennaio 2002, sarebbe immancabilmente decaduto.
In questa corsa contro il tempo, l'A.I.FI.  sempre stata in posizione di estrema avanguardia sia nell'approccio sistematico ed incalzante verso i partiti di opposizione, sia nel pungolare la maggioranza, ivi compresi i Ministeri direttamente interessati, a correggere ed integrare il testo, sia, infine verso le Presidenze delle Commissioni parlamentari competenti in materia, tenute ad esprimere pareri vincolanti di merito e di compatibilit^ finanziaria.
Certamente la vittoria conseguita non  tutta nostra, nŽ solo nostra, saremmo assai presuntuosi se lo affermassimo, ma possiamo tranquillamente assicurare i nostri associati che, senza lo sforzo prodotto dall'A.I.FI., questa legge non sarebbe passata e se pure fosse passata non sarebbe stata certamente conforme ai loro interessi.

Sileno

Di seguito, il testo integrale della Legge:

Legge 8 gennaio 2002, n.1 (Raccolta 2002)

Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente Legge:

Art. 1.
Prestazioni aggiuntive e programmabili da parte degli infernlieri dipendenti ed emergenza infermieristica.

1. In caso di accertata impossibilit^ a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unit^ sanitarie locali, le Aziende ospeclaliere, le residenze sanitarie assisten iali e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 127 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, hanno facolt^, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque | anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del | CCNL integrativo del 20 settembre 2001;

b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalit^ ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. La facolt^ di cui al comma I  riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse f nanziarie connesse alle corrispondenti vacanoe di organico ricomprese nella programmasione triennale di cui all articolo 39 della (legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazionl.

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma I e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unit^ sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regiune, possono remunerare agli infermieri dipendenti in forza di un contratto con l ‡fienda prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorchŽ rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'lNAlL.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui  richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attivit^ delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003

7. Il Ministro della salute sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universit^ e dell‡ ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bol-ano, le fgure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze gi^ attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonchŽ di concerto con il Ministro del lavoro e delle politichŽ sociali, le figure professionali operanti nell 'area socio-sanitaria ad alta integra-ione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organi~fflati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanfa statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonchŽ i princ"pi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento del/'esame f nale senLa nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Fino a quando non si proceder^ ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura  disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l`infermiere o con I'ostetrica e di svolgere alcune attivit^ assistenziali in base all'organizzazione dell'unita funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.

9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle universita ai sensi delI'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'universita e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.

10. I diplonli, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42 e 10 agosto 2000 n. 251, e i diplomi di assistente soci‡le sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di forma ione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universit^ e della ricerca scientif ca e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle tmiversit^. All'articolo l, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: Çarchitettura>> sono inserite le seguenti: <<ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,È.

10-bis. Le Aziende unit^ sanitarie locali, le a-iende ospedaliere, le altre istituo ioni e enti che svolgono attivit^ sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo f nanziario di cui al comma 1.

10-ter. Il Ministro della salute pu˜ autori7-are le regioni a compiere gli atti istruttori di verif ca per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per lŽserci-io in Italia della specifica professione.

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.

Art. 1-bis.
Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decrero legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: Ço in clinica del lavoroÈ, sono inserite le seguenti: Ço in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioniÈ.

Art. 1-ter.
Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bol-ano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Ga etta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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