Fisioterapisti e Fatturazione Elettronica

Fisioterapisti e fatturazione elettronica

Aggiornamenti sulla legge di bilancio riguardanti la fatturazione elettronica e le implicazioni per i fisioterapisti. Un vademecum indispensabile che spiega cosa fare per non trovarsi impreparati all’entrata in vigore della Legge.

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Fisioterapia e Fatturazione Elettronica

Aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulla fatturazione elettronica e sulla necessità o meno di applicarla alle fatture emesse da un fisioterapista libero professionista.

 

L’entrata in vigore della fatturazione elettronica dipende dalla “legge di Bilancio 2019” la quale, ad oggi, non è ancora stata approvata in via definitiva e l’iter potrebbe prevedere lievi cambiamenti.

La legge di bilancio 2019 entra in vigore dal 1° gennaio 2019, il testo deve quindi essere approvato in via definitiva dalle Camere entro e non oltre il 31 dicembre 2018. Nel corso dell’iter parlamentare, non sono da escludersi modifiche al testo, in funzione delle indicazioni che giungono dall’UE o dalle richieste provenienti dai partiti.

Fisioterapisti e fatturazione elettronica, cosa dice l’emendamento

I punti di maggiore interesse per i Fisioterapisti:

  •  Si conferma la data di avvio dell’obbligo della fattura elettronica tra privati dal prossimo 1 gennaio per tutti i soggetti in possesso della partita I.V.A. anche se le sanzioni previste saranno però ridotte o addirittura cancellate fino al 30 giugno p.v. per i contribuenti trimestrali e fino al 30 settembre per i contribuenti mensili.
  • La cancellazione o l’attenuazione delle sanzioni previste dall’emendamento al decreto fiscale riguardano sia il mancato adeguamento al nuovo metodo di fatturazione sia i ritardi nella trasmissione delle fatture purché ciò non abbia conseguenze sulle liquidazioni periodiche I.V.A.
  • Il medesimo emendamento offre inoltre la possibilità di inviare la fattura elettronica non più nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione, ma entro i successivi 10 giorni.
  • Non sarà più necessario registrare progressivamente gli acquisti e l’I.V.A. dovuta dovrà essere versata solo all’incasso della fattura.
  • È prevista anche una modifica che estromette dall’obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata che riepiloghiamo di seguito:

1. le aziende sanitarie locali,

2. le aziende ospedaliere,

3. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

4. i policlinici universitari,

5. le farmacie, pubbliche e private,

6. i presidi di specialistica ambulatoriale,

7. le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,

8. gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari

9. gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 

 

    In conclusione gli esclusi dalla fatturazione elettronica per l’anno 2019 sono:

    • gli operatori sanitari come elencati in precedenza;
    • i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario – Art. 1 c) 54-89 Legge 190/2014 e regimi di vantaggio – Art. 27 c) 1 e 2 D.L. 98/2011 – la cui nuova soglia di accesso è stata elevata fino a 65 mila euro per il 2019; ovviamente tali soggetti possono comunque optare per l’emissione delle fatture elettroniche;
    • esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali;
    • gli agricoltori in regime speciale;
    • le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di non residenti.

    I fisioterapisti, ad oggi, restano esonerati dall’inserimento dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per la compilazione del Modello 730 precompilato. A differenza degli studi costituiti come SRL, degli studi associati e delle strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, i quali sono tenuti all’invio dei dati sanitari.

    Ricordiamo però che ciò non esime tutti questi soggetti dall’obbligo di ricevere in modalità digitale le fatture loro inviate dai fornitori.

     

    Quali punti restano da chiarire

     

    Ci sono dei punti ancora poco chiari che interessano particolarmente i fisioterapisti. Uno degli aspetti finora alquanto dibattuto è l’emissione del documento e la relativa consegna da parte di un soggetto I.V.A., e quindi tenuto all’osservanza della nuova procedura, ad un soggetto privato privo di Partita I.V.A. (operazione B2C). L’Agenzia precisa che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; a richiesta del consumatore una copia della fattura elettronica in formato cartaceo potrà essere consegnata direttamente da chi emette la fattura.

     

    Potrebbe essere questo il caso dei Fisioterapisti che si trovano ad eseguire prestazioni a favore di privati consumatori: fermo restando l’obbligo di emettere e trasmettere telematicamente al S.D.I. la fattura, possono, a richiesta dell’utente, consegnare loro una copia della stessa in formato cartaceo (analogico).

     

    Bollo virtuale

     

     

     

    • Le fatture elettroniche per prestazioni escluse, esenti e fuori campo I.V.A. di importo superiore ad € 77,47, dovranno assolvere all’obbligo del bollo in modo virtuale a cura del cedente o del prestatore – Art. 6 D.M. 17/6/2014 –
      Tali fatture dovranno recare l’annotazione chiara dell’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17/6/2014 Art. 6 ed il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro 120 giorni dalla fine di ogni anno, quindi entro il 30 aprile oppure il 29 aprile nel caso di anno bisestile mediante delega F24 codice tributo 2501.
    • il bollo va apposto anche sulle fatture cartacee; è il caso dei contribuenti in regime forfettario e quello di vantaggio non tenuti all’obbligo della fattura elettronica.

    Riepilogo su fisioterapisti e fatturazione elettronica

     

    Infine quindi invitiamo tutti i fisioterapisti liberi professionisti a:

     

    • richiedere il PIN all’Agenzia delle Entrate per poter ottenere il “Codice Destinatario” di 7 cifre;
    • Attivare una PEC personale (se sprovvisti);
    • Consultare il proprio commercialista/consulente fiscale prima di acquistare servizi a pagamento o predisporsi per l’utilizzo dei servizi gratuiti dell’AdE.

    Consigliamo a tutti i soci di consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate sulla “Fatturazione Elettronica

    Per ulteriori informazioni aggiornate, per utilizzare i servizi gratuiti offerti dall’AdE, per generare le fatture elettroniche, per trasmetterle o per aderire al servizio di conservazione delle fatture elettroniche vi invitiamo a consultare la pagina dedicata

    Nelle note qui allegate potrete trovare il testo completo che il nostro commercialista ha preparato per i soci. Egli riporta anche le varie “modalità di ricezione dei documenti elettronici”

    la fatturazione elettronica”
    operazioni tra privati e bollo virtuale” Studio Commerciale Cantisani

    Francesco Ballardin
    Consigliere Nazionale AIFI (Delega alla Libera Professione)

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