EQUIPOLLENZA

EQUIPOLLENZA A FISIOTERAPISTA DOPO IL 1999: SENTENZA DISCUTIBILE LA ATTRIBUISCE AD UN MASSOFISIOTERAPISTA

La discutibile sentenza del Consiglio di Stato N. 01105/2015 dello scorso 5 marzo è forse la conseguenza di un'insufficiente preparazione legale della difesa. Non si spiegherebbe, altrimenti, come la Corte possa affermare che il "titolo" di massofisioterapista del soggetto con formazione triennale che ha promosso ricorso e appello sia equipollente alla laurea in fisioterapia, anche se conseguito oltre i termini di Legge (17/03/99).
La discutibile sentenza del Consiglio di Stato N. 01105/2015 dello scorso 5 marzo è forse la conseguenza di un’insufficiente preparazione legale della difesa.
Non si spiegherebbe, altrimenti, come la Corte possa affermare che il “titolo” di massofisioterapista del soggetto con formazione triennale che ha promosso ricorso e appello sia equipollente alla laurea in fisioterapia, anche se conseguito oltre i termini di Legge (17/03/99).
L’unica strada per evitare confusione in materia è quella, chiesta a gran voce, insieme ad AIFI, dalla Federazione Nazionale Collegi Massofisioterapisti e dall’Unione Italiana Ciechi (questi ultimi, i “veri” destinatari della L. 403/71, istitutiva del “massofisioterapista NON VEDENTE”), di abrogare la stessa L. 403/71; altrimenti, è molto più di una possibilità che in futuro altre sentenze sullo stesso argomento affermeranno l’esatto contrario.
Nel frattempo, giova ricordare che la suddetta sentenza ha valore solo fra le parti e che gli effetti ricadono esclusivamente sul ricorrente. In concreto quindi nulla cambia nell’impianto normativo che regolamenta la materia, tanto meno per le modalità di accesso ai corsi di Laurea in Fisioterapia: i titoli equipollenti al Fisioterapista sono quelli contenuti nella tabella del D.M. Salute 27 luglio 2000, relativi chiaramente alla formazione “pregressa” all’individuazione del Fisioterapista, cioè conseguiti entro e non oltre il 17/03/99 al termine di corsi regolarmente autorizzati dalle istituzioni competenti della durata non inferiore a 3 anni.
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