Detraibilità prestazioni del Fisioterapista

Il Sole 24 Ore di venerdì 02 luglio c.a., ha dato notizia che con "una circolare dell'ultima ora" (Circ. nr. 39/E) l'Agenzia delle Entrate, in particolare rispondendo ad un quesito, ha subordinato la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per le prestazioni rese da fisioterapisti, alla prescrizione medica. Evidentemente, la fretta è una cattiva consigliera e ha portato l'Agenzia a sostenere una posizione ormai superata.
Del resto la stessa Agenzia delle Entrate consente la detraibilità di tali spese subordinandole al rilascio della sola parcella o quietanza da cui risulti la prestazione eseguita. Tale procedura è contenuta tra la documentazione prodotta dall'Agenzia tra le Guide Fiscali Tab. 14 alla voce "Come si Documentano le Spese". Ricordiamo che la detraibilità delle prestazioni del Fisioterapista, come delle altre Professioni sanitarie (podologi, infermieri, ostetriche, logopedisti ecc.), è stata sancita dal collegato alla Finanziaria del 2000 dove è stata introdotta la deducibilità fiscale per le cosiddette prestazioni di "assistenza specifica".
Il resoconto stenografico dell'Assemblea (seduta n. 779 del 28 luglio 2000) riporta la risposta di chiarimento dell'allora Sottosegretario di Stato per le finanze, On. Natale D'Amico, che conferma che in tale definizione devono essere comprese tutte le prestazioni erogate dalle Professioni sanitarie normate allora dalla Legge 42/99 e ora elencate nel D.M. 29 marzo 2001.
L'Aifi interverrà sull'Agenzia delle Entrate perché riveda la sua contraddittoria posizione che danneggia in primo luogo gli utenti, gravati dai disagi e dai costi della prescrizione medica, nonché le prerogative delle Professioni interessate che, ricordiamo, dal 1999 hanno abbandonato lo status di "Professioni sanitarie ausiliarie", per diventare a tutti gli effetti "Professioni sanitarie" abilitate a svolgere la loro attività con riconosciuta autonomia e titolarità delle prestazioni erogate.
Ricordiamo che una vicenda simile, anche se più complessa, che prevedeva per il Cittadino l'esenzione IVA per le nostre prestazioni a condizione che le stesse venissero effettuate "su prescrizione medica", fu risolta definitivamente dal D.M. 17 maggio 2002.
Oggi, infatti, anche senza prescrizione medica la prestazione sanitaria del Fisioterapista è esente IVA, con pieno rispetto dei diritti dei Cittadini e delle Professioni interessate.
Lo stesso deve avvenire per la detraibilità delle spese sostenute presso le "nuove Professioni sanitarie" eliminando, responsabilmente, ogni dubbio interpretativo.

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