L’obbligo di mettere a disposizione della clientela il POS risale al 1° giugno 2014.
Il decreto in esame ha previsto che per i soggetti con fatturato fino a euro 400.000 spetta un credito d’imposta del 30% delle spese di gestione del POS.
Teniamo a precisare che le sanzioni previste dal suddetto decreto per i professionisti non dotati di POS sono state soppresse con la Legge di conversione n. 157 del 19/12/2019.
Il professionista quindi non è obbligato ad accettare carte di credito o bancomat per il pagamento delle sue prestazioni.
Obblighi dal 1 luglio
Il professionista dovrà tuttavia evidenziare l’assenza di POS nel proprio studio tramite l’affissione di apposita informativa ben visibile agli utenti o esplicitarlo nel consenso informato che l’utente andrà a firmare prima dell’inizio del rapporto.
Questo affinché l’eventuale cliente possa liberamente decidere se affidarsi comunque a quel professionista o no.
Dobbiamo ricordare infine che la Legge n. 160 del 27/12/2019 ha previsto che a partire dal 2020 potranno essere portate in detrazione solo le prestazioni sanitarie rese da strutture private non accreditate o da fisioterapisti liberi professionisti pagate con strumenti tracciabili (bonifici, carta di credito, bancomat, assegni).
Tali spese possono essere pagate anche in contanti, ma in tal caso non possono essere portate in detrazione dal cittadino nella propria dichiarazione dei redditi.