Corte Costituzionale: le Regioni non possono istituire profili professionali sanitari

Solo lo Stato può individuare le figure professionali in ambito sanitario, con i relativi profili e ordinamenti didattici e la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni. Mentre le Regioni devono rispettare questo principio fondamentale, nell'esercizio della propria potestà legislativa. Lo hanno affermato i giudici della Corte Costituzionale in due recenti sentenze.
Con la pronuncia n. 449/2006 è stato dichiarato illegittimo l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2005, che istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo a una determinazione della Giunta provinciale la definizione dei contenuti e della durata della relativa formazione e riconoscendo l'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/massofisioterapista e altri titoli acquisiti in Italia o all'estero. Tale disposizione, secondo il parere della Corte, eccederebbe i limiti della competenza attribuita, per estensione, dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione alla Provincia autonoma nella materia concorrente delle professioni, e in particolare delle professioni sanitarie.
Con un'altra sentenza, la n. 424/2006, i giudici della Consulta, affermando il medesimo principio, hanno dichiarato l'illegittimità delle disposizioni della legge della Regione Campania n. 18/2005, con cui è stata definita la figura professionale di musicoterapista ed è stato istituito il relativo registro professionale regionale. La legge regionale, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, definisce la musicoterapia come "attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse", che ha per scopo "lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita" (art. 1), e dispone che il musicoterapista svolge funzioni di prevenzione, di riabilitazione e socio-sanitarie (art. 3). Anche in questo caso, per la Corte è escluso che, in materia di professioni, si possa eludere la riserva di competenza dello Stato.

Torna in alto