Ufficio Centrale Affari Giuridici
Oggetto: Comunicazione in materia di privacy
Con decreto legge 24 giugno 2004 n°158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°147 del 25 giugno 2004, sono stati prorogati alcuni termini per gli adempimenti imposti dal Codice della Privacy (d.P.R. 328/2001), inizialmente fissati per il 30 giugno 2004.
In particolare è stato differito al 31 dicembre 2004 il termine per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza, di cui agli articoli da 33 a 35 e allegato B) del Codice della Privacy, mentre è stato differito al 31 marzo 2005 il termine per l'adempimento all'obbligo dell'adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, sulla base di idonee misure, un incremento dei rischi.
Si sottolinea come, con provvedimento n° 1/2004 del 31 marzo 2004, il "Garante per la protezione dei dati personali" abbia escluso dall'obbligo di notificazione dei dati "sensibili" al Garante "i trattamenti non sistematici di dati genetici o biometrici, effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo" (punto 1, lett.a).
Vista la complessità della materia e l'interesse che riveste per la professione, l'A.I.FI. Nazionale sta procedendo, di concerto con i propri consulenti in materia legale e fiscale, all'elaborazione di linee guida per l'espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa e di un fac-simile del "documento programmatico sulla sicurezza" idoneo per la figura del Fisioterapista.
Mauro Tavarnelli
Resp. Ufficio Centrale Affari Giuridici