Annullato il decreto sui requisiti delle società scientifiche: cosa accadrà adesso?

La Corte Costituzionale ha annullato il decreto ministeriale che stabilisce i requisiti delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche. La sentenza è del 9 ottobre scorso (n. 328 del 2006) ed è arrivata a conclusione del giudizio per conflitto di attribuzione promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento. La norma oggetto di contestazione è il D.M. 31 maggio 2004 "Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie", relativo ai requisiti essenziali per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche.
Nella motivazione della sentenza si legge testualmente: "La formazione professionale è, infatti, materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni (quarto comma), soggetta ai limiti generali stabiliti dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione […] Inoltre indipendentemente dalla valutazione in ordine alla idoneità del decreto a determinare l'attrazione in sussidiarietà della funzione, non è in alcun modo dimostrata la necessità dell'esercizio unitario della medesima e non è stato rispettato il principio della leale collaborazione, essendo stato adottato l'atto impugnato senza il necessario coinvolgimento delle autonomie regionali e provinciali […] Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Trento, deve essere dichiarato che non spettava allo Stato dettare norme regolamentari relative ai requisiti essenziali che le società scientifiche devono possedere per svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento delle associazioni scientifiche e di revoca del medesimo riconoscimento al ministro della Salute. Conseguentemente, deve essere disposto l'annullamento del decreto del ministro della Salute 31 maggio 2004, recante Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004".
L'affermazione della Corte Costituzionale – che parte dall'analisi del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 117 della Costituzione, secondo cui questa norma attribuisce alla competenza residuale delle Regioni la materia di formazione professionale, essendo essa esclusa tanto dalla competenza riservata allo Stato quanto dalle materie di legislazione concorrente – comporta, dunque, l'inquadramento della materia nella competenza esclusiva delle Regioni.
Tale motivazione, al di là dello stallo in cui spinge il processo di accreditamento delle società scientifiche e delle specifiche azioni che verranno intraprese, rende ancora più problematico e complesso uno scenario che oramai sembra sempre più avviato ad un epilogo paradossale.
Il ginepraio che qualifica quel processo virtuoso chiamato "progetto Ecm" è oramai al limite. Cosa è necessario che accada affinché i nostri politici riconoscano dignità alla questione? Noi continueremo a sollecitare l'attenzione in tutte le sedi opportune: è compito dell'Aifi e di ogni professionista!

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