INIZIATIVA DELL'ONOREVOLE CONTI DI ALLEANZA NAZIONALE TESA A TUTELARE LE SPECIFICHE PREROGATIVE DEI FISIOTERAPISTI NEL SETTORE DELLA RIABILITAZIONE

Guardando al numero esorbitante di "abusivi" e al rapporto assolutamente sperequato, di uno a dieci, che esiste tra aspiranti al titolo e domande di iscrizione ai Corsi di Laurea, sembra proprio che la professione di Fisioterapista sia quella che riscuote, in campo sanitario, le maggiori simpatie.

Fatto sta che, soprattutto negli ultimi tempi, di fronte ad un numero di circa 45 mila veri Fisioterapisti esiste una schiera più che doppia di altre persone, che aspira senza alcuna prerogativa disciplinare, né alcun attestato legale, ad esercitare la professione mettendo a rischio la salute del cittadino. Questa vera e propria giungla va rimossa al più presto. E che vada rimossa basta a dimostrarlo tutta una serie di dati, fatti e circostanze che vale la pena citare.

Punto primo: in Italia esistono circa 90/100.000 abusivi di varia fattispecie che le autorità di vigilanza preposte stentano a contrastare.

Punto secondo: autorità accademiche di massimo livello, nel corso di pubbliche dichiarazioni od interviste, fanno apertamente prefigurare che i Laureati in Scienze Motorie troveranno possibilità di occupazione nel campo della Riabilitazione, cosa espressamente vietata dalla legge istitutiva di questa Facoltà, in quanto riservata alle professioni sanitarie.

Punto terzo: nonostante il Decreto ministeriale di Equipollenza fra Massofisioterapisti (quelli con titolo conseguito dopo un corso di tre anni) e Fisioterapisti sia stato espressamente "sospeso" dal TAR del Lazio, nessuno, a livello ministeriale, ha procurato di informare le altre istituzioni -Regioni, Province, Comuni , ASL etc.. per cui vengono tenuti pubblici concorsi in cui i Massofisioterapisti sono messi allo stesso livello dei Fisioterapisti, suscitando contenziosi, contrasti e ricorsi di varia natura. Gli stessi Atenei, che hanno avviato le pratiche per il riconoscimento dei crediti relativi ai titoli di Terapista della Riabilitazione e Fisioterapista ai fini dell'ottenimento della Laurea di 1° Livello, stanno accettando le iscrizioni anche di Massofisioterapisti, in quanto apparentemente "equipollenti", in virtù del suddetto Decreto.

Cosa mai accadrà tra qualche mese, quando questi Massofisioterapisti, superati corso ed esame finale, saranno dichiarati Laureati di 1° livello in Fisioterapia è facile immaginarlo.

Punto quarto: nel contesto di questo "guazzabuglio" normativo e comportamentale da parte dei diversi livelli istituzionali, fatto in parte di sinecura, in parte di malafede, sembra stiano accadendo altri fatti ancor più gravi.

E' noto a tutti che, nonostante la normativa nazionale avesse disposto che, a partire dal 1°Gennaio 1996, i Corsi per Massofisioterapista non dovessero essere più tenuti, in quanto tale professione veniva dichiarata ad "esaurimento" e le specifiche competenze professionali assorbite dal Fisioterapista, alcuni istituti privati, grazie alla compiacenza di alcune Regioni, hanno continuato, imperterriti, al prezzo di diversi milioni di vecchie lire (nella fattispecie una di queste scuole ne chiede circa 22), a tenere corsi e ad attribuire titoli per Massofisioterapisti. Massofisioterapisti che, naturalmente, stante la sostanziale disinformazione in merito da parte delle Università, sembra abbiano chiesto ed ottenuto, a loro volta, il riconoscimento dei crediti formativi per ottenere la Laurea di 1° livello.

Pensiamo, alla luce di quanto appena detto, che la situazione rischi di diventare esplosiva al punto che si apriranno conflitti di ogni specie, amministrativi, giuridici ed istituzionali con "code" lunghe, costose ed assai defatiganti. Per questo, riteniamo interessante che, a livello politico, qualcuno abbia incominciato a muoversi in qualcuna di queste direzioni.

Nello specifico, trattasi di una recentissima interrogazione parlamentare, con richiesta di risposta scritta, presentata, su sollecitazione dell'A.I.FI. Lombardia, dall'Onorevole Giulio Conti di Alleanza Nazionale, al Ministro della Salute ed a quello dell'Università e della Ricerca.

Nell'interrogazione, l'Onorevole Conti, dopo aver inquadrato in termini giuridico-professionali la figura ed il campo di attività del Fisioterapista, ribadisce che, è da ritenersi assolutamente improprio e contra legem attribuire ai diplomati ISEF ed ai Laureati in Scienze Motorie competenze di natura sanitaria di stretta e precipua spettanza dei Fisioterapisti, così come si evince da notizie di stampa, nonchè da un'argomentata lettera di protesta, inviata il 7 Novembre 2001 dal Presidente dell'A.I.FI. Puglia, Concetta Pesce, al Ministero dell'Università e della Ricerca.

Gian Piero Calchetti

Di seguito, il testo dell'interrogazione.

Al Ministro della Salute
Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Per sapere – premesso che:

– in base a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 3 del D.lgs. n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero della Sanità individuò, tra le altre professioni sanitarie previste nell'ambito del S.S.N., la figura del Fisioterapista, il cui campo proprio di attività e di responsabilità determinato dai contenuti del decreto istitutivo del relativo profilo professionale D.M. 741/94;

– solo i profili individuati ai sensi delle leggi 502/92 e 42/99 possono svolgere attività specificatamente terapeutica sulla persona e godere dello status di professione sanitaria;

– le competenze attribuite ad una professione non possono essere svolte da altre;

– in base alla legge 251/2000 i Fisioterapisti hanno una titolarità più estesa nel settore della riabilitazione delle stesse competenze stabilite dal profilo professionale (compresa la Laurea Specialistica e la Dirigenza);

– il D.M. del 29 Marzo 2001 del Ministero della Sanità, G.U. n.118 Maggio 2001, "definizione delle figure professionali di cui all'articolo 6 comma 3 del D.lgs. 30 Dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 Legge 10 Agosto n.251, esplicita chiaramente quali sono le figure e le professioni sanitarie. All'articolo 3 si legge nella fattispecie "Professioni sanitarie riabilitative" sono incluse le seguenti professioni… omissis b) Fisioterapista. Non sono citate, come si vede, altre figure che spesso vengono assimilate al Fisioterapista.

CONSIDERATO CHE:
Il Decreto legislativo n.178 dell'8 Maggio 1998 "Istituzione del Corso di laurea in Scienze Motorie" all'articolo 2 comma 7 recita testualmente: "il Diploma di Laurea in Scienze Motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in Medicina e Chirurgia e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.lgs. 30 Dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni.

RILEVATO CHE:
Il Ministero della Sanità, in una sua nota, ha dichiarato che "il diplomato ISEF non trova legittimità in alcun modo ad operare nel settore terapeutico-riabilitativo, proprio del Fisioterapista, giacché il primo, pur operando sul benessere del corpo, come pure opera la seconda figura, effettua interventi di ambito, per cos" dire, fisiologico, laddove l'intervento del Fisioterapista mira, invece, attraverso l'intervento e le manovre terapeutiche a restaurare, per quanto possibile, la funzionalità di strutture fisiche colpite da forma patologica".

CHIEDE:
se risponde a verità che l'Università di Bari, l'Università di Pavia e di Genova, aprono agli studenti della Facoltà di Scienze Motorie corsi rivolti alla Riabilitazione, come si può evincere dall'intervista del prof. Tazzi apparsa sul giornale "Provincia Pavese" del 26 Giugno 2002 e dalla lettera che la Presidente dell'AITR Puglia invia al Ministero della Salute, al M.I.U.R. il 7 Novembre 2001;
se sussistono gli estremi del reato dell'esercizio abusivo della Professione; quali iniziative i Ministeri competenti intendano assumere e con le istituzioni preposte per il rispetto delle leggi dello Stato.

On. Giulio Conti

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