@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJkYXRlX2Zvcm1hdCI6ImRlZmF1bHQiLCJjdXN0b21fZGF0ZV9mb3JtYXQiOiIifX0=@@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9jYXRlZ29yaWVzIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJsaW5rX3RvX3Rlcm1fcGFnZSI6Im9uIiwic2VwYXJhdG9yIjoiIiwiY2F0ZWdvcnlfdHlwZSI6ImNhdGVnb3J5In19@Il DDL sulla Responsabilità professionale è diventato legge con l’approvazione di martedì scorso alla Camera. Il provvedimento introduce novità sostanziali in tema di responsabilità professionale del personale sanitario e della sicurezza delle cure per i pazienti. Il testo, lungo il suo iter, “ha avuto modifiche importanti, anche grazie al proficuo lavoro del CONAPS che l’AIFI ha promosso e sostenuto – ha spiegato il presidente Mauro Tavarnelli – offrendo il proprio costante e importante contributo”.
In particolare, ecco alcuni “successi”:
- Per quanto riguarda l’art. 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida) al comma 1 il nuovo testo cita “… alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute”.
In buona sostanza significa che le associazioni SONO state inserite. - In merito all’art. 15 (Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria) al comma 3 prevede “…un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie” negli albi dei consulenti. Quindi le professioni sanitarie, come ad esempio la nostra, SONO state inserite.