DDL A.C. 3868

Dopo l'approvazione in Senato, il DLL 1324 (Lorenzin), in data 26 maggio, è stato trasmesso alla Camera per procedere al relativo esame e votazione anche in questo ramo del Parlamento. Con l'assegnazione all'altro ramo del Parlamento, l'atto assume una nuova codificazione. Quindi da oggi, quando si parlerà del disegno di legge, che prevede l'istituzione dell'albo dei fisioterapisti, non citeremo la precedente codifica S.1324 usa al Senato, ma la nuova codifica in vigore presso la Camera dei Deputati: A.C. 3868 (Atto della Camera n° 3868).

A.C. 3868

Dopo l’approvazione in Senato, il DLL 1324 (Lorenzin), in data 26 maggio, è stato trasmesso alla Camera per procedere al relativo esame e votazione anche in questo ramo del Parlamento.

Con l’assegnazione all’altro ramo del Parlamento, l’atto assume una nuova codificazione. Quindi da oggi, quando si parlerà del disegno di legge, che prevede l’istituzione dell’albo dei fisioterapisti, non citeremo la precedente codifica  S.1324 usata al Senato, ma la nuova codifica in vigore presso la Camera dei Deputati: A.C. 3868 (Atto della Camera n° 3868). Per maggior chiarezza rispetto all’iter previsto, si riporta di seguito la procedura che dovrebbe seguire il testo, anche per capire il contesto di sviluppo delle future azioni possibili.

ITER DEL DISEGNO DI LEGGE A.C. 3868

Con la nuova codifica il disegno di legge è stato assegnato alla XII Commissione “Affari sociali”.  Detta Commissione permanente (in sede referente), svolgerà un’istruttoria e una valutazione preliminare per poi preparare un testo per la discussione e quindi possibile deliberazione da parte dell’Assemblea. Durante l”esame, la Commissione acquisirà i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza.

Rientra nelle facoltà della Commissione la possibilità di abbinare A.C. 3868 a un secondo disegno di legge già presentato alla Camera. Invece i componenti della Commissione potranno presentare proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la Commissione delibera.

E’, inoltre, possibile acquisire, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari. Anche, il Governo partecipa all’istruttoria e alla elaborazione del testo da presentare alla Camera. Al termine del proprio lavoro, la Commissione incaricherà un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla Commissione e alla quale possono aggiungersi relazioni di minoranza.

Chiusi i lavori della Commissione il testo approvato è pronto per la discussione in Assemblea. Una volta che il Presidente della Camera insieme ai capi gruppo avrà assegnato una data, si procede alla discussione. Questa partirà con l’illustrazione del relatore, l’intervento del rappresentante del Governo e dei deputati che esprimono la posizione dei gruppi.  Successivamente saranno esaminati i singoli articoli del progetto, votando gli emendamenti presentati in aula, volti a modificare il testo predisposto dalla Commissione (che già contiene gli emendamenti approvati in sede di commissione).

Nella fase finale, dopo l’esame di eventuali ordini del giorno (che sono documenti di indirizzo al Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge) e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede alla approvazione del progetto nel suo complesso.

Naturalmente se il testo approvato sarà diverso da quello approvato in Senato, il Disegno di legge ritorna al Senato, il cui iter commissione e assemblea è limitato alle parti modificate dalla Camera. L’approvazione  definitiva avviene solo quando i due rami del Parlamento approveranno lo stesso testo.

In alternativa a questo iter ordinario, sono previsti anche due procedimenti abbreviati:

Nel primo la Commissione diviene (con il consenso di tutti i gruppi) sede legislativa. Per cui  il procedimento conclude il suo iter interamente all’interno di una Commissione, che svolge sia l’esame istruttorio, che l’approvazione finale del progetto (in caso di modifiche ripassa all’altro ramo del Parlamento).

Nel secondo, la Commissione svolge la funzione redigente per  cui redige il testo, mentre l’Assemblea può solo approvare o meno il testo.

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