TAR Umbria: abrogata la figura del massofisioterapista

Il TAR Umbria conferma l’abrogazione della figura del massofisioterapista e dei relativi corsi di formazione. Il commento del Presidente AIFI Mauro Tavarnelli, del consulente legale AIFI avv. Lorenzo Lamberti e di Piero Ferrante, Presidente Commissione d'Albo Nazionale dei Fisioterapisti.

Il TAR Umbria ha confermato l’abrogazione della figura del massofisioterapista e dei relativi corsi di formazione; il commento del presidente AIFI Nazionale Mauro Tavarnelli, del consulente legale AIFI avvocato Lorenzo Lamberti e di Piero Ferrante, Presidente Commissione d’Albo nazionale dei Fisioterapisti.

 

AIFI oggi è un’Associazione Tecnico Scientifica proiettata sulla sviluppo scientifico e culturale della disciplina della Fisioterapia, “ma fino alla nascita delle Commissioni di Albo in qualità di Associazione Maggiormente Rappresentativa (AMR)”, spiega Mauro Tavernelli, presidente Nazionale AIFI “l’associazione ha sempre sostenuto importanti azioni legali per fare chiarezza rispetto alla formazione di figure professionali che erogavano prestazioni in tutto o in parte sovrapponibili a quelle rientranti negli ambiti di attività e responsabilità del fisioterapista. Una di queste si è appena conclusa avanti al T.A.R. per l’Umbria, con due importantissimi risultati per la professione”.

“Con due sentenze pubblicate l’8 febbraio 2021 (nn. 47 e 48)” spiega l’avvocato Lorenzo Lamberti, consulente legale di AIFI “il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria ha affermato che a decorrere dal 1 gennaio 2019 la figura del massofisioterapista è stata definitivamente rimossa dall’ordinamento, a seguito della abrogazione dell’art. 1 della legge 403/1971, ad opera della legge di bilancio per il 2019 (art. 1, comma 542 della legge n. 145/2018).
Per effetto di tale pronuncia, pertanto, i corsi biennali e triennali per massofisioterapisti vedenti avviati dopo la data del 1° gennaio 2019 non possono più conferire alcuna abilitazione, nè accreditare alcuna figura, potendo eventualmente continuare solo come semplici corsi a valenza culturale”.

Sono state così accolte le tesi di AIFI, che, intervenuta nel procedimento, aveva sostenuto sia la soppressione della figura del massofisioterapista, sia l’impossibilità di continuare a svolgere corsi autorizzati ai sensi della citata legge n. 403/1971.

“I ricorsi decisi dal T.A.R.  – continua Lamberti – erano stati proposti da due Istituti di formazione contro le delibere con le quali la Regione Umbria aveva negato l’autorizzazione all’avvio di nuovi corsi triennali per massofisioterapisti a far tempo dall’anno scolastico 2019-2020.
Il Tribunale ha rigettato i ricorsi, confermando che la disposizione che ha abrogato l’art. 1 della legge 403/1971, come interpretata alla luce dei lavori preparatori, ha inteso porre fine all’indeterminatezza del quadro giuridico che caratterizzava la figura del massofisioterapista, da un lato consentendo a chi si era già formato di continuare a svolgere l’attività lavorativa, se in possesso di certi requisiti di esperienza e anzianità, ma dall’altro disponendo la definitiva soppressione della figura e la chiusura di tutti i corsi di formazione a far tempo dal 1 gennaio 2019.”

I Giudici hanno anche riconosciuto che la decisione non viola i diritti costituzionali alla salute, al lavoro ed all’iniziativa economica privata “non risultando in alcun modo specificata l’asserita infungibilità delle funzioni assistenziali rispetto alle restanti figure professionali sanitarie e non incidendo l’abrogazione della figura in esame sui massofisioterapisti già in attività e sulla libertà di iniziativa economica privata”.
Viene così confermato anche che le mansioni del massofisioterapista sono già comprese e assorbite dalle attività del fisioterapista e che non vi sono bisogni di salute in ambito riabilitativo che non siano già soddisfatti da quest’ultimo.
Infine, il T.A.R. ha ritenuto che neppure l’inquadramento del massofisioterapista quale “operatore sanitario di interesse regionale” ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 consentirebbe di mantenere in vita la figura e ciò sia per il chiaro dettato della norma abrogatrice, sia per l’assenza di un quadro giuridico di riferimento che disciplini ruolo, compiti e percorsi formativi di tali operatori.

Piero Ferrante, Presidente della Commissione d’Albo nazionale dei Fisioterapisti, commenta con estrema soddisfazione l’esito delle sentenze “ricordando che tali pronunciamenti sono efficaci da subito. Ad AIFI spetta un doveroso ringraziamento per aver contribuito negli anni alla tutela e promozione della professione del Fisioterapista; compito transitato ora all’Albo nazionale e a tutti gli Albi territoriali. AIFI nella sua nuova veste tecnico-scientifica e le Commissioni d’Albo dei Fisioterapisti potranno certamente continuare assieme, in forte coordinamento e nel pieno rispetto delle reciproche attribuzioni, a supportare la tutela e lo sviluppo della professione del Fisioterapista, nonché contribuire a fare chiarezza in campo normativo”.

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