ddl Lorenzin

AIFI su DDL LORENZIN: GLI EMENDAMENTI SU OSTEOPATA E CHIROPRATICO VIOLANO LE REGOLE, SI TORNI INDIETRO

Gentilissimo Collega, è l'ora di agire! Nei prossimi giorni saranno in discussione in Commissione Sanità al Senato gli emendamenti per l'istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico. Anche tu puoi dare il tuo contributo per scongiurare questa azione che non rispetta la Legge!

Gentilissimo Collega, è l’ora di agire!

Nei prossimi giorni saranno in discussione in Commissione Sanità al Senato gli emendamenti per l’istituzione delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico.

Anche tu puoi dare il tuo contributo per scongiurare questa azione che non rispetta la Legge!

Inoltra questa e-mail ai componenti della Commissione Sanità del Senato a cui dobbiamo chiedere a gran voce il rispetto della Legge!

Poi gira questa mail a quanti più Colleghi possibile perché dobbiamo essere in tanti!

Grazie per quello che riuscirai a fare.

La difesa della Professione e della Legge ha bisogno anche di te!

 

QUI SOTTO DESTINATARI, OGGETTO e TESTO DELLA MAIL DA INVIARE

Destinatari: 

maria.rizzotti@senato.itmaurizio.romani@senato.itmanuela.granaiola@senato.itpaola.taverna@senato.it;

 fabiola.anitori@senato.itamedeo.bianco@senato.itlaura.bianconi@senato.it;

elena.cattaneo@senato.itsegreteria.ldambrosio@gmail.comvincenzo.danna@senato.it;

nerina.dirindin@senato.itmario.ferrara@senato.itemilio.floris@senato.itluigi.gaetti@senato.it;

donella.mattesini@senato.itgiuseppina.maturani@senato.itvenera.padua@senato.itlucio.romano@senato.it;

antoniofabio.scavone@senato.itannalisa.silvestro@senato.itivana.simeoni@senato.itraffaele.volpi@senato.it;

sante.zuffada@senato.it;

Oggetto:

Gli emendamenti 3.0.1 e 8.0.1 al ddl 1324 in discussione in Commissione Sanità del Senato CONTRAVVENGONO all’art 5 della legge 43 del 2006. Senatore non li voti!

Testo della mail:

Nei prossimi giorni è probabile la discussione e votazione sugli emendamenti per l’istituzione delle professioni di osteopata e chiropratico inserite forzosamente nel ddl 1324 volto all’istituzione degli ordini delle professioni sanitarie.

Questi emendamenti CONTRAVVENGONO all’articolo 5 della legge 43/2006 per l’istituzione di nuove professioni sanitarie, Le chiediamo pertanto di votare CONTRARIO.

55mila fisioterapisti e 500.000 professionisti sanitari guardano con attenzione allo svolgimento dei lavori per capire se nell’istituire nuove Professioni Sanitarie vincerà il rispetto della Legge e il diritto di salute dei cittadini o se prevarrà invece la sanatoria di chi, senza essere già professionista sanitario, ad oggi esercita abusivamente nascondendosi dietro discipline (come l’osteopatia e la chiropratica) senza fondamento scientifico e con totale assenza di prove di efficacia di buona qualità delle rispettive tecniche (se non di quelle riconducibili alla “terapia manuale” già utilizzata da fisioterapisti e medici).

Confido nella Sua responsabilità politica.

(Firma…)

Legge 1 febbraio 2006, n. 43

“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 200

ART. 5.

(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).

1. L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

4. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.

5. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

 

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