CRITICITÀ DEL SISTEMA ECM

Premessa

Negli ultimi mesi, con l'aumento del numero di eventi accreditati e dei provider coinvolti nel programma ECM, sono ulteriormente aumentate le situazioni problematiche che, pur messe in evidenza con chiarezza e puntualità in numerose occasioni (Proposta di discussione alla Commissione nazionale ECM del 3 dicembre 2002 – prot. n° 1066/02 SN – e Segnalazione criticità alla Commissione nazionale ECM del 5 maggio 2003 – prot. n° 571/03 SN), ad oggi non hanno ancora trovato chiari riscontri.
La possibilità che, con l'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni delle Linee guida di accreditamento dei provider (approvate dalla Commissione nazionale ECM lo scorso 25 marzo a Cernobbio), la situazione, rispetto alle criticità segnalate, potesse migliorare, non solo è stata disattesa, ma sono sempre più numerosi gli eventi accreditati che presentano elementi di criticità.
Le professioni dell'area della riabilitazione lamentano frequentemente situazioni assolutamente inaccettabili.
Questa analisi da un lato riassume gli aspetti più significativi della questione, per orientarsi in un ambito particolarmente complesso, dall'altro indica alcuni possibili "aggiustamenti" e sollecita i diversi attori coinvolti ad assumersi le proprie responsabilità.

Criticità del sistema ECM

Dall'analisi degli eventi accreditati è possibile ricondurre gli elementi di criticità rilevati più frequentemente a tre tipologie particolari:
corsi di formazione per profili professionali non congruenti con i contenuti proposti (ad es. un corso accreditato per Fisioterapisti che riguarda competenze proprie del Logopedista);
corsi di formazione per profili professionali sanitari, tenuti da docenti le cui competenze non rientrano nell'ambito sanitario (ad es. un corso accreditato per Fisioterapisti che riguarda competenze proprie del Fisioterapista e tenuto da un docente laureato in Scienze Motorie);
corsi di formazione per specifici profili professionali sanitari orientati a personale non sanitario (ad es. un corso accreditato per Fisioterapisti, che riguarda competenze proprie del Fisioterapista e proposto anche a diplomati in Scienze Motorie).
È evidente che la natura dei differenti elementi di criticità impone un'analisi particolare, e questo è necessario al fine di individuare concrete soluzioni.
Prima di affrontare però l'analisi di ciascuna situazione, è opportuno chiarire alcuni dei principi che dovrebbero, a mio avvisio, ispirare le successive soluzioni proposte:
il sapere, nell'ambito dell'aggiornamento e del miglioramento professionale, nasce dal confronto e dalle contaminazioni di saperi diversi: né si può e né si deve "blindare" la cultura;
l'esercizio professionale è un agire che riceve legittimazione da specifici atti giuridici, che subordinano lo stesso a chiari e ben definiti requisiti;
il ruolo del referee, in quanto esperto di una delle professioni sanitarie coinvolte nel progetto ECM, contribuendo, dal punto di vista scientifico, alla valutazione dei contenuti del singolo evento formativo, rappresenta il "garante" della legittimità, congruenza e legalità di quanto proposto nell'articolazione dell'evento, sul piano scientifico e culturale, relativamente ai docenti, agli argomenti ed al target di riferimento.
Come sappiamo, l'Area della Riabilitazione – ma, a mio avviso, queste riflessioni potrebbero essere estese anche ad altri ambiti coinvolti nel Programma ECM – è caratterizzata da una situazione composita. Esistono al suo interno otto differenti profili professionali (Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista e Assistente in Oftalmologia, Terapista della Neuropsicomotricità, Terapista Occupazionale, Educatore Professionale, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica) che, nel corso degli ultimi anni, si sono strutturati progressivamente creando, rispetto alla situazione reale, una sempre più difficile corrispondenza tra specifici professionali e operatività concreta sul campo.
Gli stessi ambiti operativi non sempre sono riconducibili in maniera chiara ed esclusiva ai differenti profili professionali. Esistono competenze comuni e trasversali che superano persino le stesse discipline specialistiche.
La riabilitazione è una scienza di recente definizione e, fino a non molto tempo fa, il Terapista della Riabilitazione ne era il principale riferimento.
Certe articolazioni/specificazioni rappresentano il tentativo, non ancora sedimentato, di mettere ordine in un campo sempre più complesso, rispetto al quale dobbiamo riconoscere come fisiologico il gap esistente tra norme e situazione reale.
Un gap che bisogna comunque impegnarsi a ridimensionare.
Importanti, al riguardo i Decreti del Ministero della Sanità, 27 luglio 2000, relativi all'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, terapista occupazionale, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
In particolare, all'art. 2, comma 1, di ciascun Decreto, relativamente all'esercizio del diritto di opzione, viene stabilito che: "Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento […] che abbia svolto una delle attività professionali che […] sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario […] può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio."
Qual è oggi la situazione alla luce delle norme su indicate? Dalla nostra esperienza quotidiana emerge chiaramente una situazione particolarmente differenziata rispetto alla corrispondenza tra profilo professionale e ruolo effettivamente svolto, riconducibile a tre differenti tipologie di operatori:
quello del professionista che svolge prevalentemente una professione diversa dal profilo professionale originario e, così come previsto dal relativo Decreto all'art. 2, ha esercitato l'opzione;
quello del professionista che svolge prevalentemente una professione diversa dal profilo professionale originario, è inquadrato nell'organico con il nuovo profilo (quello effettivamente svolto) e non ha ancora esercitato l'opzione, come previsto dal relativo Decreto all'art. 2;
quello del professionista che svolge prevalentemente una professione diversa dal proprio profilo professionale, non ha esercitato l'opzione, né è inquadrato con il nuovo profilo.
L'altro dato assolutamente importante da tenere in considerazione è legato al fenomeno dell'abusivismo. Un abusivismo talmente diffuso e sfacciatamente praticato dall'essere riuscito a "guadagnare" all'Italia il primato d'essere l'unica nazione, tra quelle ad economia avanzata, ad avere un sodalizio come l'Associazione Nazionale Vittime dell'Abusivismo in Riabilitazione, rispetto al quale poco è possibile fare senza un Ordine o Albo professionale.
Su questo fronte, gli attacchi più significativi giungono proprio dai Laureati in Scienze Motorie.
Complici le subdole articolazioni di piani di studio, orientate da logiche quanto meno "singolari" che, grazie all'autonomia didattica, generano in questi futuri professionisti attese che nella pratica si scontreranno con quelle di altri professionisti.
A questo proposito mi preme ricordare, tra i tanti riferimenti che chiariscono lo specifico professionale di questi professionisti, che ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 8 maggio 1998 n. 178, il Diploma di Laurea in Scienze Motorie non abilita all'esercizio delle attività professionali sanitarie di competenza dei laureati di Medicina e Chirurgia e di quelle di cui ai Profili Professionali disciplinati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.
È con tutte queste premesse, insieme alla necessità di stabilire delle procedure chiare e congruenti con l'intero "sistema ECM", tecnologia compresa, che dobbiamo fare i conti.

Come fare a coniugare l'apertura culturale, valorizzando tutti i contributi possibili delle varie scienze (compreso quelli provenienti da docenti Laureati in Scienze Motorie), con i tentativi illegittimi di professionisti che si qualificano riabilitatori e tali non sono?
Come fare a garantire opportunità di aggiornamento a quei professionisti che ora, in questo momento, sono Fisioterapisti (ex Terapisti della Riabilitazione) e si occupano anche di Terapia Occupazionale?
Possiamo ritenere proponibile un corso di aggiornamento su una pratica riabilitativa ad un allievo laureato in Scienze Motorie?
Possiamo ritenere proponibile un corso di aggiornamento su una pratica riabilitativa ad un docente laureato in Scienze Motorie?
Personalmente ritengo che i principi esposti nella prima parte di questo contributo adesso acquisiscano una rilevanza più chiara e l'atteggiamento che dovrebbe orientare la individuazione dei possibili correttivi dovrebbe essere il seguente:
massima apertura nel condividere/confrontare saperi in un processo di crescita professionale come quello dell'aggiornamento;
fermezza nel ribadire che l'esercizio professionale è esclusivamente subordinato agli atti giuridici che lo specificano;
piena fiducia nel ruolo del referee che è il principale responsabile del processo di validazione scientifica (e quindi di controllo) di ogni singolo evento.

Spunti operativi

Sospensione degli eventi "critici" da parte della Segreteria ECM, in seguito alla segnalazione inviata dai singoli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di riferimento.

Promozione, attraverso Ordini, Collegi e Associazioni professionali, di atti che determinino una maggiore responsabilizzazione dei referee su questi temi:
a. definizione di un "Accordo di reciproco rispetto", con cui i Presidenti Nazionali delle Associazioni professionali dell'Area della Riabilitazione si impegnano formalmente a sensibilizzare i colleghi che svolgono il ruolo di referee, attraverso l'attivazione di iniziative concrete.
b. sensibilizzazione dei propri referee ad una maggiore attenzione e rispetto delle regole e dei riferimenti legislativi che normano ambiti e competenze specifiche.

Promozione, attraverso la Segreteria ECM, di atti che determinino una maggiore responsabilizzazione dei provider.

Coinvolgimento attivo della FISM, nella sua relazione con i referee, affinché si faccia carico anch'essa del problema.

Coinvolgimento della Sezione Commissione ECM "Ordini e collegi professionali" su questi temi. In particolare:
a. nella individuazione di nuovi Obiettivi formativi, maggiormente aderenti alle specifiche professionalità;
b. nel promuovere l'individuazione di un "sistema di verifica e controllo dei provider";
c. nel promuovere la definizione di strumenti di verifica e promozione degli standard di qualità da parte dei provider, al fine di orientare la scelta dei corsi da parte dei professionisti.

Roma, 26 ottobre 2003

Dr. Claudio Ciavatta – Membro Commissione nazionale ECM (Area della Riabilitazione)

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