Decreto cura Italia

Decreto Cura Italia: Estratto per i Fisioterapisti Liberi Professionisti

Il 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 "Cura Italia". È diviso in cinque parti e prevede una spesa complessiva di circa 25 miliardi di euro.

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[dropcap]R[/dropcap]iepiloghiamo di seguito i principali interventi previsti e di possibile interesse per i Fisioterapisti Liberi Professionisti:

  1. SOSPENSIONE DI TUTTI I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER I CONTRIBUENTI CON RICAVI INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO
    Tutti i versamenti in scadenza dal 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020, comprendendo anche i contributi previdenziali ed assistenziali nonchè i premi per l’assicurazione obbligatoria per i contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure in 5 rate mensili, sempre decorrenti dal 31 maggio 2020, di pari importo.
  2. SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI
    Tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte, potranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30 giugno 2020 (resta confermato il termine del 31/03 per l’invio telematico delle certificazioni uniche).
  3. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE CARTELLE E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI
    Sono sospesi i termini per i versamenti con scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per :
    cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione
    avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle entrate
    avvisi di addebito emessi da enti previdenziali
    atti di accertamento esecutivi emessi dall’agenzia delle dogane e dei monopoli
    ingiunzioni ed atti esecutivi emessi dagli enti locali.
    I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020
  4. CREDITO DI IMPOSTA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE
    Viene riconosciuto a favore degli esercenti attività di impresa, un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi), utilizzabile esclusivamente in compensazione. Si precisa che tale credito di imposta NON riguarda le attività autorizzate a continuare la loro attività con il decreto del 11 marzo 2020.
  5. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DOMESTICI
    Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo del 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il prossimo 10 giugno 2020.

INDENNITÀ PROFESSIONISTI
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla GESTIONE SEPARATA INPS, NON titolari di pensione e NON iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari ad € 600,00 (appena disponibile indicheremo dove scaricare il modulo per la richiesta). L’indennità è erogata dall’INPS previa domanda e nel limite di spesa complessivo di e 203,4 milioni.
Le modalità operative per effettuare la domanda dovranno essere rese note dall’ente previdenziale (INPS).
Testo decreto : “Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.”

A.I.FI. ha deciso, in questo eccezionale momento di difficoltà, di condividere con tutti i fisioterapisti e non solo con i propri associati, tutte le informazioni che saranno via via rese note ed aggiornate sul sito durante l’emergenza nazionale per il COVID-19.

Uniti si vince

Scarica l’approfondimento del nostro fiscalista: RISERVATO AI SOCI

AGGIORNAMENTO del 19 Marzo

Scarica l’approfondimento del nostro fiscalista: RISERVATO AI SOCI

Misure a sostegno della liquidità – Sistema bancario – Fondo Garanzia P.M.I.: RISERVATO AI SOCI

Credito d’imposta sulle locazioni: RISERVATO AI SOCI

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