In considerazione delle numerose comunicazioni in merito all’imminente scadenza dell’invio dei dati utili al Mod. 730/2016 precompilato – ex D.M. 31/07/2015 del M.E.F. – da parte di medici ed odontoiatri e di altri soggetti di cui al D.Lgs. 175/2014 art. 3 c) 3bis si comunica quanto segue.
Rifacendoci ai dettati normativi via via emessi nei mesi scorsi, l’obbligo di trasmissione dei dati utili alla precompilazione del Mod. 730/2016 entro il prossimo 31 gennaio 2016 riguarda:
• i medici e gli odontoiatri iscritti ovviamente nei relativi ordini professionali che erogano prestazioni sanitarie
• aziende sanitarie locali;
• le aziende ospedaliere;
• gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
• i policlinici universitari;
• le farmacie, pubbliche e private (scontrini e fatture);
• i presidi di specialistica ambulatoriale;
• le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.
Le spese oggetto della comunicazione sono, a titolo esemplificativo non certamente esaustivo:
• ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
• dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
• servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; farmaci per uso veterinario;
• prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica;
• certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del comfort;
• spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi ‐ che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE ‐ e assistenza integrativa);
• cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
• altre spese.
E’ utile ed opportuno richiamare, al fine di contribuire a fugare dubbi al riguardo che il M.E.F. (Ministero Economia e Finanza) nel corso di incontro tecnico, alla fine dello scorso mese di ottobre, con l’Assosoftware ha chiarito, anche se il preannunciato chiarimento ufficiale non è ancora arrivato, l’esonero dell’adempimento da parte di strutture sanitarie non accreditate che non erogano quindi prestazioni in convenzione e per alcune figure quali i FISIOTERAPISTI.