L'art. 17 comma 1 della L. n. 240/2010 (c.d. "riforma Gelmini") ha esteso la possibilità di appellarsi "dottore in fisioterapia" anche ai soggetti in possesso di diploma di scuola diretta a fini speciali e di diploma universitario in fisioterapia, come di seguito specificato.
Nella fattispecie, equipara i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del d.p.r. n.162/1982, conseguiti al termine di un corso di durata triennale e i diplomi universitari istituiti ai sensi della l. n. 341/1990, purché della medesima durata, alle lauree di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto ministeriale n. 509/1999.
La nuova norma non modifica nulla dal punto di vista dell'esercizio professionale, né da quello della prosecuzione degli studi, né nella denominazione contrattuale nelle dotazioni organiche delle aziende sanitarie.