Le università degli studi e gli atenei telematici non possono attivare corsi di laurea a distanza per le professioni sanitarie. Ma possono istituire "corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello". Così ha precisato il direttore generale dell'Università del ministero dell'Istruzione, università e ricerca Antonello Masia, rispondendo a un'esplicita richiesta di parere inviata dall'Aifi sulla validità dei titoli dei master telematici.
In sostanza, in attuazione dell'articolo 1, comma 15 della legge 14 gennaio 1999 n. 4, le università sia convenzionali che telematiche hanno la facoltà di attivare master, poiché si tratta di corsi al cui termine non vengono rilasciati titoli accademici. In particolare, per il master di primo livello di coordinamento delle professioni sanitarie (di cui all'art. 6 della legge 1 febbraio 2006 n. 43) il ministero dell'università ha confermato che anche le università telematiche possono attivare questo tipo di corso, purché siano rispettati gli standard minimi definiti dall'accordo Stato-Regioni a cui rimanda la legge: e cioè una formazione sia interna (lezioni frontali oppure on line) che esterna (tirocini presso soggetti o strutture diverse dall'università).