SI APRE LA VIA A TITOLI SENZA VALORE

Il Consiglio di Stato in una recente sentenza (si veda il Sole-24 Ore Sanità n. 37/2003) ha dichiarato ammissibile la formazione di personale sanitario anche attraverso enti o istituzioni diversi dall'Università.

Nella fattispecie la suprema corte amministrativa, accogliendo un ricorso contro un precedente pronunciamento del Tar dell'Abruzzo che aveva espresso il proprio diniego, ha ammesso la possibilità che, oltre ai Corsi di Laurea in Fisioterapia istituiti presso le facoltà di medicina e chirurgia, possa esistere un ulteriore canale formativo al termine del quale conseguire l'ormai desueto diploma di terapista della riabilitazione.

La vicenda assume contorni molto gravi ed è evidente che le conseguenze, se non si porrà immediato riparo, finiranno col riverberarsi, a tutti gli effetti, sull'assetto complessivo della formazione riguardante le 22 professioni sanitarie che sono attualmente oggetto di specifici corsi di laurea.

Non è mia intenzione analizzare, in questa sede, i risvolti tecnici del dispositivo del Consiglio di Stato; lascio, infatti, agli esperti della materia il compito di esaminare le incongruenze presenti sul piano giuridico e l'onere di dare fondamento ai possibili rimedi legislativi.

Ciò su cui, invece, intendo soffermarmi è la portata degli effetti perversi che tale situazione può arrecare in un settore estremamente delicato per la garanzia e la tutela della salute pubblica, come quello della fisioterapia e della riabilitazione, peraltro già oggetto di un dilagante abusivismo alimentato dal desiderio, non adeguatamente perseguito e represso, di lucrare sulla pelle del cittadino. Nell'approccio al problema giova richiamare, innanzi tutto, il significato che ha assunto la "grande riforma" che si è sviluppata lungo tutti gli anni '90.

L'emanazione di una serie di leggi e decreti che hanno riguardato sia la professione del fisioterapista che le altre professioni sanitarie, va infatti letta ed interpretata nella sua architettura generale e secondo lo spirito che ha informato l'opera del Parlamento.

Per un verso essa esprimeva la volontà del legislatore di razionalizzare ed elevare gli standard formativi dell'insieme degli operatori sanitari. Per l'altro verso, si poneva l'obiettivo di riconoscere autonomia e responsabilità, nell'esercizio delle competenze professionali, agli operatori sanitari chiamati quotidianamente, con il medico, a farsi carico delle problematiche del paziente.

Tutto ciò si realizzava in una logica finalizzata al miglioramento della qualità del sistema salute del nostro Paese. Furono pertanto concepite, una dopo l'altra ed in perfetta sinergia, le norme relative al riordino dei percorsi formativi, i profili professionali che individuavano gli ambiti delle competenze distintive proprie di ciascuna professione, l'ordinamento didattico universitario e, attraverso la legge n.42 del 1999 prima e la legge 251 del 2000 poi, i livelli di autonomia e responsabilità cui si faceva cenno prima e la piena titolarità nell'esercizio professionale.

Tutto ciò ha portato, nel volgere di pochi anni, all'affermazione di una pluralità di soggetti professionali che hanno arricchito il panorama sanitario ed hanno offerto il proprio contribuito per elevare i livelli di efficacia, efficienza ed umanizzazione del sistema. Questo rappresenta una forte garanzia per i cittadini: garanzia rispetto alla quale siamo convinti che non si debba arretrare nemmeno di un passo.

La sentenza del Consiglio di Stato offrendo una lettura parziale, formale e circoscritta rischia di mettere in crisi questo assetto. Infatti, in presenza di tale presupposto, nessuno potrebbe più garantire l'omogeneità degli ordinamenti delle nuove sedi formative, libere di fare e disfare i programmi a proprio piacimento; i diplomati non potrebbero essere considerati equipollenti ai fisioterapisti dal momento che la legge 42/99 riconosce, giustamente, solo i titolo previgenti; sul mercato del lavoro verrebbero immessi, senza la programmazione annualmente concordata tra Professioni, Regioni ed Università, operatori di categoria inferiore ai laureati; infine, a questi diplomi, non potrebbe essere riconosciuto il valore abilitante per l'esercizio professionale. Non è da escludere che, di fronte ad una tale aberrazione, qualcuno possa pensare, in cuor suo, che le cose stiano finalmente ritornando "a posto" magari confortato, in ciò, da un'altra recente sentenza del Tar del Lazio (si veda pag. 31 di questo numero), che riconosce l'equipollenza al titolo di fisioterapista di diplomi con contenuti culturali decisamente inferiori.

Io sono persuaso che su tutta la materia, in ultima analisi, finirà col prevalere il senso di responsabilità e si giungerà ad un rapida ed efficace soluzione.

Certamente l'AIFI, l'associazione professionale dei fisioterapisti, per quanto in suo potere, non consentirà che si ritorni indietro ed è decisa a fare fino in fondo la sua parte per tutelare il cittadino e i connotati di una professione sempre più determinante nel processo riabilitativo.

Vincenzo Manigrasso
Presidente Nazionale AIFI

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