Per iI Ministero della Salute i titoli di terapista della riabilitazione rilasciati da "Tecnica 2000" non sono equipollenti al titolo di fisioterapista

Su esplicita richiesta dell'AIFI, il Ministero della Salute si è pronunciato sulla questione della validità giuridica dei titoli di terapista della riabilitazione rilasciati dall'Istituto "Tecnica 2000" di Avezzano al termine di corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione.
Come è noto, la querelle nasceva dalla nota sentenza n. 4476/2003 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto configurabile, anche a seguito dell'attuazione della normativa di riordino di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 502/1992, un "doppio canale di formazione" per i terapisti della riabilitazione: quello statale, che si attua a livello universitario con il coinvolgimento anche di strutture sanitarie accreditate, e quello professionale, che si svolge invece presso strutture autorizzate direttamente dalle regioni.
Tale sentenza ha indotto qualcuno a sostenere che i due canali di formazione, per il semplice fatto di poter coesistere, conducessero altresì al medesimo risultato giuridico, cioè di rilasciare un titolo di abilitazione ad esercitare una professione sanitaria altrimenti vietata, anzi, la medesima professione sanitaria riabilitativa di "fisioterapista".
Ma tale conclusione muoveva da una analisi superficiale e parziale della pronuncia del Consiglio di Stato ed era perciò erronea, come la nota ministeriale qui commentata conferma.
Si devono infatti evidenziare alcuni passaggi importanti – generalmente taciuti – della sentenza n. 4476/2003: secondo il Giudice Amministrativo, il sistema universitario è deputato al rilascio di titoli accademici, abilitanti all'esercizio della professione sanitaria corrispondente al profilo professionale interessato; quello regionale è invece finalizzato alla formazione tecnico-professionale, alla riqualificazione e all'orientamento professionali ed ha pertanto una valenza prevalentemente operativa. Quest'ultimo sistema ha poi un limite di carattere generale, poiché non permette il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.
La conclusione del ragionamento del Consiglio di Stato è allora testualmente la seguente: "deve ragionevolmente concludersi … per la configurabilità, nel vigente assetto normativo, di un sistema binario di formazione professionale, differenziato in ragione della tipologia di formazione, della finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati". Dunque, lo stesso Giudice Amministrativo riconosce espressamente che i titoli rilasciati in sede di formazione professionale non hanno lo stesso valore giuridico di quelli universitari. La vigenza del doppio canale formativo ha allora un significato circoscritto agli aspetti autorizzativi: essa cioè non consente di considerare come automaticamente decadute le preesistenti autorizzazioni regionali rilasciate per l'attivazione di corsi di formazione professionale di terapista della riabilitazione.
Questo significa che le scuole già autorizzate potevano sì attivare nuovi corsi professionali anche dopo il 1 gennaio 1996, ma non potevano pretendere di equiparare gli attestati e diplomi così rilasciati ai titoli universitari abilitanti.
Peraltro, la sentenza n. 4476/2003 non poteva prendere in esame l'evoluzione normativa successiva al 1996.
Oggi il titolo che abilita ex novo all'esercizio della professione di fisioterapista è l'esame di laurea, che è svolto dinanzi ad una Commissione cui partecipano anche rappresentanti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; si tratta inoltre di un titolo accademico, che consente di fregiarsi della qualifica di dottore (D.M. 270/2004).
Se l'attestato di terapista della riabilitazione rilasciato oggi da Tecnica 2000 dovesse considerarsi automaticamente equipollente alla laurea in fisioterapia – per effetto di una applicazione dinamica del D.M. 27 luglio 2000 – dovrebbe allora necessariamente concludersi che tale Istituto rilascia titoli accademici, il che è però escluso dalla normativa generale sulla formazione professionale di competenza regionale.
Perciò è corretta la puntualizzazione contenuta nella nota ministeriale, secondo cui il titolo di "terapista della riabilitazione" rilasciato da Tecnica 2000 può vantare una analogia meramente nominale, ma non sostanziale, rispetto a quelli che davano titolo all'equipollenza ai sensi del D.M. 27 luglio 2000. Perciò, i titoli rilasciati da Tecnica 2000 non abilitano all'esercizio della professione di fisioterapista.
E' certo infatti che oggi la figura di terapista della riabilitazione non rientra fra quelle espressamente contemplate come professioni sanitarie dell'area riabilitativa, di cui alla legge n. 251/2000. Parimenti, è certo che l'attestato della Scuola Tecnica 2000 non è equiparabile in alcun modo ad un titolo accademico-universitario, che è invece necessario per l'esercizio della professione di fisioterapista.
Una considerazione a parte merita invece il riferimento temporale alla data del 1 gennaio 1999: esso discende dalla considerazione che la disciplina delle equipollenze tra vecchi e nuovi diplomi (nel medesimo ambito di formazione professionale) abbia un carattere intrinsecamente transitorio. Esso è prefigurato cioè esclusivamente per garantire i diritti già acquisiti da coloro che hanno avevano conseguito, prima dell'entrata in vigore di una nuova legge, un diploma abilitante all'esercizio professionale. Il meccanismo delle equipollenza per sua natura non può allora che riguardare il passato, cioè le fattispecie già realizzate (titoli e diplomi acquisiti …nel precedente ordinamento…), senza possibilità di realizzare alcuna sorta di "equiparazione dinamica" per l'avvenire tra l'ordinamento regionale e quello statale-universitario.
La data del 1 gennaio 1999 deriva perciò dalle indicazioni contenute nell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni 16 dicembre 2004 sull'attuazione dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 42/1999. L'art. 1, comma 3 dell'accordo citato prevede che possano essere prese in considerazione ai fini dell'equivalenza i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della l. n. 42/1999, e dunque entro il 17 marzo 1999. Ma se è così, allora deve desumersi che il riferimento temporale al 1 gennaio 1999 sia inesatto.

Avv. Mauro Putignano

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