Circolare di chiarimento per i SOCI AIFI
Riprendendo la precedente nota informativa riguardo la posta elettronica certificata – PEC – vi è da sottolineare la numerosità e frammentarietà degli interventi del legislatore, certamente discutibili sul piano della normazione.
Tali interventi, essendo stati effettuati in più momenti, hanno suscitato poca chiarezza e molteplici interrogativi sulla concreta operatività della PEC soprattutto riguardo alle Imprese Individuali in quanto tale pletora raccoglie sia i professionisti non iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato sia Imprese senza l’obbligo d’iscrizione al Registro delle Imprese.
Quid Iuris
La legge n. 2/2009 (di conv. del D.L. n. 185/2008) – art. 16, c) 6 – ha previsto che professionisti ed imprese costituite in forma societaria avessero l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata da comunicare rispettivamente ad ordini professionali e al Registro delle Imprese.
Il termine fissato per adeguarsi a questa prescrizione normativa era differenziato: per i professionisti iscritti in ordini entro il 29 novembre 2009 e per le imprese di nuova costituzione la scadenza era quella del 29 novembre 2011.
Le nuove imprese costituite in forma societaria devono invece indicare la casella di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e quindi all’atto della costituzione.
La materia, da ultimo, è stata oggetto di un nuovo intervento normativo, con il D.L. n. 179 del 2012 – art. 5 c) 1 – è stato esteso l’obbligo di comunicazione della PEC anche alle imprese individuali che, per le nuove iscrizioni, coincide con la presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e all’albo delle Imprese Artigiane.
Quest’ultimo provvedimento legislativo obbliga quindi le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale a depositare presso il Registro delle Imprese l’indirizzo di PEC entro il prossimo 30 giugno 2013, anticipando di sei mesi il previgente termine originariamente fissato al 31 dicembre 2013.
Quindi, secondo il nuovo assetto normativo, il citato obbligo di comunicazione è connesso con l’iscrizione del professionista o dell’impresa rispettivamente in albi e/o collegi previsti per legge ovvero al Registro delle Imprese.
Anche questa formulazione non lascia spazi ad interpretazioni circa eventuali esenzioni riguardo a professionisti sprovvisti di albi previsti dalla Legge e ad imprese non iscritte al Registro Imprese, posto che il testo stabilisce l’obbligo di deposito dell’indirizzo di PEC solo per le Imprese Individuali attive e non soggette a procedura concorsuale e per i professionisti iscritti in albi obbligatori per legge.
Il già citato D.L. 179 del 2012 istituisce inoltre l’elenco pubblico INI-PEC l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata presso il Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà emanare, ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 6-bis CAD, il decreto che definirà le modalità di accesso e di aggiornamento nonché gli strumenti telematici “al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi”.
Nasce così il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di imprese e professionisti.
Il Registro Imprese e gli Ordini Professionali hanno l’obbligo di comunicare l’ indirizzo PEC dei propri iscritti al Ministero dello Sviluppo Economico, che gestirà l’Ini-Pec, suddiviso in due sezioni:
1. una per le imprese;
2. una per i professionisti.
Nella sezione imprese saranno censite le Aziende secondo la provincia, il codice fiscale, la ragione sociale/denominazione e l’indirizzo Pec.
Nella sezione professionisti saranno contenute le informazioni relative alla Provincia, all’Ordine di appartenenza, al codice fiscale, al nominativo e alla Pec del professionista.
Ne consegue, a nostro parere, che i fisioterapisti, in quanto professionisti, al momento privi di albo professionale e non essendo soggetti all’iscrizione al Registro Imprese non hanno alcun obbligo di dotarsi di PEC, nè tantomeno riteniamo possibile l’iscrizione all’INI-PEC per espressa previsione normativa.
Si è comunque nell’attesa dell’emanazione del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà regolare l’INI-PEC e le categorie di professionisti, anche senza albo che potranno accedervi.