In Piemonte ancora pregiudizi sulla Professione

Con distinte sentenze il Tar del Piemonte ha, da un lato, confermato l'infondatezza di due "note regionali" che tendevano a negare la possibilità dell'esercizio libero professionale del fisioterapista piemontese, in un proprio studio, con motivazioni inconsistenti ed illegittime; dall'altro, non ha ritenuto di accogliere le censure dell'Associazione avverso ad una successiva delibera che si inserisce nelle modalità di svolgimento della professione nel territorio regionale.
Si ribadisce che l'esercizio di quest'ultima è libero, in quanto attività professionale, dovendo esclusivamente rispettare le norme di edilizia sanitaria, non essendo soggetta ad autorizzazione (con esclusione dei casi di cui all'art. 8-quater del d.lg.s n. 502/1992) e che, come stabilito dal Codice deontologico dell'A,I.FI, (1998), il fisioterapista, anche libero professionista, quando agisce "in collaborazione" con il medico, lo fa in riferimento alla sua diagnosi e prescrizione.
Le prescrizioni del medico fisiatra, così come quelle degli altri medici, vengono ovviamente valutate assieme a tutta la documentazione clinica prodotta dal paziente , durante la visita preliminare al trattamento.
E' altrettanto chiaro che in campo libero professionale la responsabilità delle terapie di competenza e la loro adeguatezza, sono a carico del fisioterapista, che ne risponde in esclusiva sia civilmente che penalmente.
Gli stessi tempi del trattamento sanitario il fisioterapista li deve condurre, nel rispetto del Codice deontologico, in relazione alla tempistica necessaria per affrontare nel migliore dei modi e secondo le ordinarie regole di diligenza e professionalità la specifica patologia in cura. Assoggettare tali tempi a limitazioni schematiche e avulse dalla condizione del paziente, laddove ciò non sia giustificato da ragioni di organizzazione sanitaria pubblica, potrebbe determinare un rischio per l'incolumità del paziente ed essere fonte di responsabilità per il professionista.

Torna in alto