Importante direttiva del MIUR sulle Lauree non sanitarie

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
U.R.S.T. Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici.

SAUS – Uff. III

Prot. 355

Roma, 17 marzo 2003

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

e p.c.:
Al Presidente del CUN
Al Presidente della CRUI
Al Presidente del CNSU
Al Presidente del CONVSU
LORO SEDI

OGGETTO: Nota di indirizzo per i corsi di studio con denominazioni simili ai corsi di I e II livello delle professioni sanitarie.

Dal monitoraggio dell'Offerta formativa questo Ministero osserva che gli attuali ordinamenti delle classi delle lauree di I e II livello consentono l'attivazione di corsi di studio (lauree e lauree specialistiche) il cui titolo finale include termini quali "sanitario biomedico" o simili, al di fuori dei corsi previsti dalla programmazione di cui alla Legge n. 264/99 che prevede una tipologia di titoli finali corrispondenti alle professioni sanitarie individuate dal Ministro della Salute ai sensi dell'art. 6 del D.Leg.vo 502/92.

Su tale situazione anche l'Osservatorio delle professioni sanitarie ha sollevato il problema, esprimendo viva preoccupazione e invitando questa Amministrazione a idonee iniziative volte al riesame dei corsi attivati dagli Atenei in ambito medico e/o sanitario, che non rispondano ai criteri previsti per la formazione delle professioni sanitarie di I e II livello nei DD.II 2.4.2001.

In merito sembra opportuno ribadire che i corsi di laurea delle professioni sanitarie rispondono alle esigenze occupazionali del SSN, così come per il passato avveniva per i Diplomi Universitari dell'area sanitaria.

Tali corsi di studio hanno come loro caratteristiche la programmazione nazionale degli accessi, il valore abilitante del titolo finale e la afferenza alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Ciò non toglie che possano esistere corsi di studio con risvolti in ambito sanitario e attinenza alla salute, pur non essendo gli stessi afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e non rientrando tra quelli previsti dal D.Leg.vo 502/92.

Tenuto conto che questi ultimi corsi non hanno a monte selezioni per l'iscrizione, né rilasciano titoli abilitanti, non possono essere confusi nell'Offerta formativa a causa della loro denominazione, con quelli previsti dal D.Leg.vo 502/92 e la cui formazione è riservata alle classi definite con i DD.II 2.4.2001, e non devono trarre in errore gli studenti che ad essi si iscrivono pensando di poter poi accedere a sbocchi occupazionali nel SSN che, invece, sono preclusi.

I suddetti corsi, nella fase di prima applicazione del sistema previsto dal DM 509/99, al fine anche di avviare nel minor tempo possibile la riforma, sono stati approvati da questo Ministero nelle svariate dizioni proposte dagli Atenei, contenenti tra l'altro le parole "medico, sanitario" e simili.

Ciò premesso, si fa presente che per i citati corsi non afferenti alle Facoltà di Medicina e Chirurgia, gli Atenei dovranno adeguarsi a quanto indicato di seguito nella presente nota di indirizzo entro i successivi 90 giorni, pena l'oscuramento del rispettivo sito nella banca dati dell'Offerta formativa in questione.

1) Eliminare dalla denominazione del corso di Laurea di I o II livello le parole "sanitario, medico, analisi di laboratorio, dietista, riabilitazione" o, comunque, qualsiasi riferimento alle denominazioni previste nei DD.II 2.4.2001 delle classi delle Lauree di I e II livello delle professioni sanitarie.

2) Riformulare gli obiettivi formativi eliminando qualsiasi riferimento a sbocchi occupazionali nel SSN o, in genere, presso il Ministero della Salute, indicando chiaramente che il patrimonio didattico appreso dallo studente non permette l'accesso a quelle professioni del SSN per le quali è richiesta anche l'abilitazione.

3) Definire negli obiettivi formativi qualificanti i settori ben individuati nei quali i laureati opereranno, settori che, pur essendo limitrofi all'area sanitaria, non devono essere confondibili o ingenerare confusione con i settori previsti negli specifici profili professionali dell'area sanitaria (DD.II. 2.4.2001).

4) Indicare con estrema chiarezza nell'obiettivo formativo qualificante, quali siano i corsi di laurea specialistica ai quali si può accedere senza alcun debito alle lauree di I livello in questione. Infatti è necessario eliminare qualsiasi erronea aspettativa degli studenti circa una possibile iscrizione a corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie non essendo in possesso di laurea di I livello delle professioni sanitarie.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Giovanni D'Addona

Torna in alto