Il responsabile della formazione regionale scrive al quotidiano "La Sicilia"

Preg.mo Signor Direttore,
con la presente intendo fare riferimento all'articolo dal titolo "Scienze motorie e fisioterapia, lauree finalmente equiparate", pubblicato in data 15-02-2006 a pagina 30 del Quotidiano da Lei diretto, per tentare di chiarire le ragioni che hanno spinto i fisioterapisti italiani a reagire fermamente all'articolo 1-septies, compreso nel testo della legge n. 27 del 03-02-2006, che prevede l'equipollenza della laurea in scienze motorie alla laurea in fisioterapia, subordinandola al conseguimento di un attestato di frequenza ad "idoneo corso su paziente", da istituirsi nel futuro con decreto ministeriale, presso le università.
Tacitando ogni moto emotivo, che indurrebbe qualsiasi professionista coscienzioso a tutelare il proprio ambito di competenze da abusi esterni, tenterò di fornire argomentazioni oggettive, fondate su dati di fatto concreti, piuttosto che le mie personali considerazioni.
Si premette che soltanto il 10% del percorso formativo del corso di laurea in scienze motorie è sovrapponibile a quello del corso di laurea in fisioterapia.
Inoltre ogni anno i consigli di corso di laurea in fisioterapia, valutando la documentazione prodotta dagli studenti, riconoscono ai laureati in scienze motorie una parte dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal corso di laurea in fisioterapia.
Perché consegnare a "basso costo" una laurea, se esiste già un sistema trasparente ed equilibrato che permette, a chi lo desidera onestamente, di raggiungere il desiderato obiettivo ?
Non si comprende, pertanto, almeno a lume di ragione, quale possa essere la logica ispiratrice dell'art. 1-septies che tende, fra l'altro, a creare una evidente discriminazione nei confronti di coloro che per iscriversi al corso di laurea in fisioterapia devono sostenere e superare l'esame di ammissione.
Sorprende evincere dall'articolo del professore Maugeri, un malcelato senso di inferiorità nei confronti dei fisioterapisti, considerato l'autocompiacimento espresso con l'affermazione che finalmente si possono considerare al "nostro pari". E' evidente che non coglie la ragione che ha indotto il legislatore e il MIUR ad operare una distinzione tra le due professioni che va interpretata in chiave qualitativa, non certo quantitativa, tanto che una sola delle due professioni è compresa tra le professioni sanitarie.
Mostra quanto meno un disorientato rigore logico l'affermazione secondo la quale chi conosce "… il movimento in assenza di patologie, può con cognizione di causa comprendere le sue devianze e, in presenza di esse, stabilire l'intervento più idoneo alla rieducazione motoria …". E' perfettamente il contrario, gentile professore! Chi ha, infatti, consapevolezza delle condizioni che hanno determinato una deviazione patologica dalla normalità, oltre che della patologia stessa, definendo la distanza dalla normalità, può, in scienza e coscienza, pianificare la " … definizione del programma riabilitativo …" (profilo professionale del fisioterapista, D. L. 14-9-1994 n. 741, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 6 del 9-1-1995) e ciò, si badi bene, attribuisce una specifica responsabilità professionale al fisioterapista, che deriva proprio dagli obblighi professionali imposti dalla legge.
Ho incontrato serie difficoltà a reperire, tra le leggi italiane, norme che attribuiscono le stesse competenze, obblighi e responsabilità al laureato in scienze motorie.
Ciò non esclude comunque che siano aperte le porte della collaborazione interdisciplinare intesa come aggregazione ed integrazione di competenze, aggiuntive fra loro, orientate ad un comune obiettivo, tutt'altro.
Io stesso, in qualità di presidente di una società scientifica di rilievo nazionale, mi sono da tempo aperto ad un interscambio culturale con i laureati in scienze motorie, lieto di arricchire il loro bagaglio di conoscenze affinché le utilizzassero nell'ambito della prevenzione ed entro i confini definiti dall'assenza di patologia.
E' la legge italiana che ancora oggi lo impone !
Inoltre l'intervento rieducativo del fisioterapista non sempre è successivo alla fase acuta. Anzi spesso è considerato, dal medico che lo richiede, urgente. Si pensi al fisioterapista che in reperibilità è chiamato d'urgenza presso la divisione ospedaliera di cardiochirurgia per effettuare un intervento riabilitativo post-chirurgico di tipo cardiorespiratorio per un paziente in terapia intensiva. La riabilitazione non si improvvisa con un "corso su paziente", gentile professore. Ecco perché ne va della salute dei cittadini ! E' ben lontana dall' "… uno, due …" delle palestre.
In coscienza, si può proprio credere che un "corso su paziente" sia sufficiente ad attribuire le necessarie competenze per fare diventare fisioterapista un altro professionista, neanche sanitario ? Riflettiamo !
Se piuttosto, in considerazione dell'affermazione che il laureato in scienze motorie è "… almeno alla stessa stregua di un fisioterapista …" (ma perché ancora questo senso di inferiorità!), il professore intende che l'intervento del laureato in scienze motorie può essere effettuato dopo la fase di stabilizzazione della patologia, per esempio un paraplegico (disabile) in fase stabilizzata, per assisterlo e guidarlo affinché pratichi attività sportiva (prevenzione ed educazione motoria adattata), bene, allora sono in accordo con le sue considerazioni. Ecco il confine che ancora oggi è definito per legge tra le due competenze !
Vale la pena ricordare che sono gli elementi su cui si agisce e soprattutto gli obiettivi che ci si pone che caratterizzano un intervento e lo differenziano da un altro.
Ma mi creda il professore, non pensavo che doveva essere un fisioterapista a chiarire tali concetti.
Ancora, le competenze di una professione non vengono definite dalle materie che compongono il percorso formativo universitario, bensì dall'ordinamento didattico del corso di laurea e, laddove esistente, dal profilo professionale.
Sono proprio tali argomentazioni, peraltro concretamente sostenute anche dal Tribunale per i Diritti del Malato, dalla Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, dai Sindacati Confederali, dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina, dagli stessi studenti dei corsi di laurea in fisioterapia oltre ché da numerosi Consigli di Facoltà di Medicina e Chirurgia, che hanno indotto tutti i fisioterapisti italiani, nessuno escluso, ad opporsi fermamente all'emendamento, oggi legge, introdotto con sapiente regia nelle ultime fasi della discussione presso il Senato dal Senatore Firrarello.
Sono proprio tali argomentazioni che hanno spinto il Sottosegretario del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca Senatrice Maria Grazia Siliquini, per conto del Governo, a presentare, purtroppo invano, l'emendamento di abrogazione del citato art. 1-septies, poiché "…è una norma che attribuisce valore legale a titoli di studio conseguiti all'esito di percorsi formativi radicalmente differenti.." e ".. si pone in contrasto con l'art. 33 della Costituzione che, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, prevede il superamento di un apposito esame di Stato.." esprimendo così la sconfessione ufficiale da parte del Governo dell' art.1-septies, dopo che lo stesso era già stata bocciato durante il dibattito parlamentare sia dalla maggioranza che dall'opposizione ed era stato votato solo perché inserito nella conversione in legge di un decreto in scadenza.
Invito, pertanto, il professore Maugeri ad una attenta rilettura dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in scienze motorie e in fisioterapia, oltre che del profilo professionale del fisioterapista, evitando, al momento, di identificarsi erroneamente, ancora una volta, in quest'ultimo.
Quanto sopra per dovere di informazione.

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