Il dissenso della commissione nazionale del corso di laurea in fisioterapia sull'1-septies

La Commissione Nazionale del Corso di Laurea in Fisioterapia, riunitasi a Roma in data odierna, ha preso in esame la problematica scaturita dalla approvazione della Legge 3 febbraio 2006, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, il cui articolo 1-septies recita: "Il diploma di laurea in Scienze Motorie è equipollente al diploma di Laurea in Fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università".
La Commissione esprime unanimemente il proprio dissenso sulla norma introdotta dall'articolo in oggetto per i seguenti motivi:
1. i percorsi formativi dei due corsi di laurea sono completamente diversi: l'uno con ordinamento, regolamento e piano didattico stabiliti in funzione di un profilo professionale sanitario definito con legge dal Ministero della Salute, l'altro con obbiettivi e sbocchi professionali estranei all'ambito sanitario. Le competenze delle figure professionali formate nell'ambito della classe della riabilitazione SAN/2 (ai sensi del D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741), e, nel caso in oggetto, quella del fisioterapista non si limitano all'apparato locomotore, svolgendo egli con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.
Non sarebbero quindi garantite l'adeguata preparazione professionale, le competenze del professionista e, di conseguenza, la salute dei cittadini.
2. la norma risulta in contrasto con le disposizioni dell'Unione Europea sulla formazione universitaria e sulla recente direttiva europea 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
3. il provvedimento rende inefficace la programmazione annuale nazionale per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia, disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base dei dati regionali;
4. l'equipollenza dei suddetti diplomi dl laurea non comporta l'automatica abilitazione all'esercizio della professione di fisioterapista, che si consegue superando l'esame per il diploma di laurea in fisioterapia, avente valore di esame di Stato abilitante ai fini dell'accesso alla suddetta professione;
La Commissione manifesta inoltre il proprio stupore per una deliberazione del Parlamento che è stata presa a soli tre giorni dall'approvazione della legge istitutiva degli ordini professionali che precisa le competenze delle attuali professioni sanitarie e le modalità di individuazione di nuove professioni.La norma approvata appare in contrasto con tale legge e con i principi fondanti della Riforma dell'Autonomia Didattica degli Atenei (D.M. 509 del 1999 e decreti seguenti).
L'istituto delle lauree nelle professioni sanitarie è già minato dal fatto che, purtroppo, continuano a prosperare in diverse regioni italiane Corsi annuali, biennali o triennali di figure professionali atipiche che non hanno riscontro nei profili professionali dei CL sanitari, che vengono gestiti da Enti privati autorizzati dalle Regioni e che vengono utilizzati in attività sanitarie al posto dei laureati. A parere unanime della Commissione questo provvedimento potrebbe quindi seppellire definitivamente la legittima aspirazione ad una regolamentazione della formazione delle figure professionali sanitarie seria, rigorosa ed in linea con le direttive europee.
La Commissione ritiene insufficienti e non accettabili le proposte di correttivi al provvedimento avanzate in questi giorni da alcuni parlamentari perché non si può prescindere dall'acquisizione dell'intero curriculum formativo del Laureato in Fisioterapia.
L'unico possibile percorso per il raggiungimento dell'"equipollenza" dovrebbe prevedere:
• il superamento del concorso di ammissione nell'ambito dei posti programmati;
• il riconoscimento dei soli crediti formativi comuni maturati (come per qualsiasi altro Corso di Laurea con una qualche attinenza), il recupero dei crediti mancanti nei settori scientifico-disciplinari clinici e l'acquisizione della frequenza del tirocinio teorico pratico in strutture riabilitative nella misura corrispondente ai tre anni del Corso di Laurea in Fisioterapia.
• l'esame finale di laurea abilitante alla professione, con la presenza in commissione di rappresentanti della professione.
La Commissione unanime propone l'abrogazione della norma in oggetto ed invita il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica, a sostenere attivamente le iniziative parlamentari già avviate in tal senso.
La Commissione inoltre auspica che il Ministro predisponga le opportune disposizioni per bloccare, nell'attesa della definitiva abrogazione, il percorso attuativo della norma.

Roma, 27 febbraio 2006

Il Presidente della Commissione Nazionale
del Corso di Laurea in Fisioterapia
Prof. Roberto Dattola

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