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Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284, sono state individuate le professioni sanitarie obbligate all’invio dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF), a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2019.
Diventano obbligati ad inviare i dati al Sistema tessera sanitaria anche gli iscritti all’albo dei fisioterapisti.
IN PRATICA
L’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del DLgs. 175/2014, una decorrenza retroattiva che giunge alla fine dell’anno.
Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati.
Si attende quindi il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
La Federazione Nazionale degli Ordini (FNO) dei TSRM e delle PSTRP ha reso disponibili al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi dei soggetti interessati (ovvero dei fisioterapisti nel caso specifico).
Nota del consulente (RISERVATA AI SOCI)
Attualmente si può richiedere la registrazione attraverso il sito sistemats.itRicordiamo di informare i pazienti che sarà a breve in funzione la trasmissione telematica al STS in modo da poter conoscere se il cittadino vuole opporsi alla trasmissione dei suoi dati.
Alleghiamo in questo articolo la nota del nostro consulente che spiega come fare quando un paziente si oppone alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Seguiranno nei prossimi giorni altri chiarimenti sui temi sopracitati inoltre si sottolinea quanto previsto dall’art. 3, comma 5-ter del D. Lgs. 175/2014, il quale prevede che
“…non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all’articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1”.
Francesco Ballardin
Consigliere Nazionale AIFI