L'Ecm è un obbligo per tutti o non lo è? A giudicare dalla sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004, con la quale il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso proposto dalla Fimmg avverso il decreto del ministro della Salute 31 maggio 2004, i liberi professionisti non sarebbero tenuti a seguire il programma Ecm. Così almeno sembrava. Una pronuncia, quella dei giudici amministrativi, che ha spinto il ministero della Salute a elaborare una lunga e dettagliata precisazione, nella quale si conclude che l'Ecm deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.
Premesse infondate
Secondo quanto precisato dal Ministero, le riflessioni sulla non obbligatorietà dell'Ecm per i liberi professionisti, svolte dal Tar nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili né fondate. Da una parte, non è sostenibile l'interpretazione dell'obbligatorietà o meno dell'Ecm basata sulla diversa attribuzione dei costi dell'Ecm fra dipendenti/convenzionati e liberi professionisti. Dall'altra, l'obbligatorietà o meno dell'Ecm non si può basare sul "controllo della prestazione sanitaria" che, per il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato (ossia al cittadino) e all'ordine o collegio professionale. Infatti il "controllo" della prestazione è comunque compito delle istituzioni e dell'ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle istituzioni) ed è diretto a tutelare un prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che l'operatore sanitario ha con il Ssn e dall'eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche.
Obbligo anche per i liberi professionisti
È quindi da escludere che le considerazioni, incidentalmente svolte dal Tar nelle premesse della sentenza al solo fine di inquadrare la problematica di riferimento del decreto impugnato, possano legittimare l'interpretazione della non obbligatorietà dell'Ecm per i liberi professionisti. Ciò premesso, sostiene il Ministero, si ritiene opportuno ribadire che il programma Ecm è obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l'obbligo formativo per tutti gli operatori sanitari.