La numerazione delle fatture cartacee ed elettroniche

Le diverse modifiche normative, intervenute dall’inizio dell’anno in materia di fatturazione stanno ponendo diversi interrogativi, specialmente in ordine alla numerazione e registrazione delle stesse, anche perché alcuni fisioterapisti devono utilizzare comunque diverse modalità di emissione.

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Le diverse modifiche normative, intervenute dall’inizio dell’anno in materia di fatturazione stanno ponendo diversi interrogativi, specialmente in ordine alla numerazione e registrazione delle stesse, anche perché alcuni fisioterapisti devono utilizzare comunque diverse modalità di emissione.

Per quanto inerisce alla numerazione dei documenti bisogna rifarsi alle disposizioni normative – ex Art. 21 c) 2, lett. b) D.P.R. 26 ottobre 1972/633 – come modificato dall’Art. 1 c) 325 lett. d) Legge nr. 228/2012 – che ha precisato che, con effetto dal 1/1/2013, “la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

L’Agenzia delle Entrate non ha emesso alcuna nota al riguardo anche perché in occasione di un incontro con la stampa specializzata ha precisato che i documenti emessi con le diverse modalità, possono non essere registrati separatamente data la loro sostanziale equiparazione anche se emessi in formati diversi.

Quindi la numerazione progressiva può essere la stessa nel senso che il contribuente potrà emettere la fattura n. 1 in formato elettronico, la fattura n. 2 in formato analogico ecc.

Tutto ciò si traduce nella non obbligatorietà dell’istituzione di registri I.V.A. sezionali dove far confluire i documenti emessi con diverse modalità.

Ad ogni buon conto nella prassi operativa spesso risulta più agevole l’adozione di sezionali I.V.A. per fini gestionali nei quali far confluire ricavi e proventi verso diversi soggetti: nazionali, esteri, privati, pubblici, quelli con I.V.A. ad esigibilità differita, quelli con I.V.A. ad esigibilità immediata ecc. e ciò anche con riferimento a fatture elettroniche e analogiche

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