corso di laurea in fisioterapia

Sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: il diploma di Massofisioterapista post ‘99 non consente di saltare il test di ingresso per iscriversi al Corso di Laurea in Fisioterapia

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Il 9 novembre 2018 è stata pubblicata una sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) che porta un elemento di chiarezza, ci auguriamo definitivo, su tante situazioni anomale che AIFI ha affrontato in questi anni a fianco di varie Università, ossia l’imposizione da parte di alcuni TAR di iscrivere alcune persone in possesso di diploma di Massofisioterapista, conseguito dopo il 17 marzo 1999, ad anni successivi al primo del Corso di Laurea di Fisioterapia, permettendo loro, quindi, di “saltare” di fatto il test di ingresso. Anomalie a cui AIFI si è opposta con forza e, a quanto pare, per giuste ragioni.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, infatti, ha enunciato il seguente principio di diritto:

il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

Una sentenza fondamentale, base per future decisioni

A differenza di sentenze di primo grado o anche di Sezioni del Consiglio di Stato – che nel modello di ordinamento giuridico italiano valgono ed esplicano effetti solo per le parti coinvolte nel processo – una sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha una funzione “nomofilattica”; ad essa infatti è riconosciuto il compito di assicurare una uniforme interpretazione della legge e di formulare principi di diritto a cui potranno e dovranno conformarsi le sentenze successive. E’ chiaro quindi il grande valore che questa sentenza ha; ci auguriamo che essa metta la parola fine alle tante situazioni anomale che AIFI ha affrontato in questi anni a fianco di varie Università fino all’intervento in Adunanza Plenaria in Consiglio di Stato.

La sentenza, in più, approfondisce e sistematizza anche le diverse funzioni assunte dalle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato (alla base del c.d. “numero chiuso” di cui all’art. 4 della l. 2 agosto 1999, n. 264). In via riassuntiva ma non esaustiva, ne cita almeno tre:

  1. verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario;
  2. garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei;
  3. consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite.

Nella sentenza, inoltre, vi è anche un passaggio che getta luce sul fatto che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1999 non possono essere considerati equipollenti al diploma universitario (oggi Laurea) in Fisioterapia: facendo proprio l’orientamento della sentenza del Cons. Stato, VI, 30 maggio 2011, n. 3218), evidenzia come “… nei casi di diploma, o attestato, conseguito in data successiva al 1999 (…) l’equipollenza non possa valere, in quanto “il richiamato articolo 4 l. n. 42 del 1999 non va considerato come norma ‘a regime’, applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente (sulla scorta della precedente normativa: l. 10 maggio 1971, n. 403, in relazione al diploma di massofioterapista). La norma ha invece finalità transitoria, essendo finalizzata a consentire che i (soli) titoli rilasciati dalle scuole regionali nel previgente sistema potessero essere equiparati a quelli di nuova istituzione (qualificati da un diverso e più impegnativo iter di conseguimento). L’utilizzo del participio passato (‘conseguiti’) e qualificazione dei ‘vecchi’ diplomi come ormai appartenenti alla ‘precedente normativa’, escludono che questi ultimi siano stati conservati a regime mediante un mero affiancamento al nuovo sistema ivi introdotto.

Abbiamo dato mandato ai nostri legali di predisporre un approfondimento sulla portata e le conseguenze di tale sentenza sia sul versante universitario che su quello professionale.

Vi terremo aggiornati ma per ora vogliamo condividere con tutti voi la soddisfazione per il risultato ottenuto in considerazione delle tante forze associative impiegate in questo campo.

La sintesi della sentenza

La sentenza completa

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