Nel gennaio 1994 veniva emanato un Decreto , che esentava dall'Iva le prestazioni del fisioterapista "solo su prescrizione medica", causando una palese violazione dei diritti della nostra professione e dei cittadini, costretti a pratiche burocratiche e a oneri impropri.
Ci sono voluti otto anni per arrivare, nel maggio 2002, all'abrogazione di quel provvedimento con il riconoscimento all'esenzione Iva per il fisioterapista in ogni modalità operativa. Anche allora, l'A.I.FI. difese la professione con un impegno forte e costante, presso i Ministeri competenti, per raggiungere questo ulteriore obiettivo e riaffermare, nell'interesse anche dei pazienti, l'indipendenza ed autonomia della professione.
Nell'ottobre 2002, la suprema Corte di Cassazione ha ulteriormente confermato il principio.
Nonostante tutto sia stato chiarito, sia a livello legislativo sia a livello giurisprudenziale, ancora oggi, venerdì 6 maggio c.a., sul sito della Società italiana medicina fisica e riabilitazione (S.I.M.F.E.R)., si trova un documento ( in allegato) dal titolo "Linee giuda per il giudizio di plausibilità e congruità delle spese per trattamenti fisioterapici in caso di traumi minori", sottoscritto dalla SIMFER e dall'Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia, in cui si afferma che quando il fisioterapista agisce in autonomia le sue prestazioni sarebbero soggette ad Iva. A quasi dieci anni dal varo del D.M. 17 maggio 2002 che ha abrogato il D.M. 21 gennaio 1994, si diffondono così ancora informazioni errate, che creano confusione e disorientamento, senza il rispetto di elementari regole deontologiche e della verità.
Diamo invece atto all'Associazione medico-giuridica Melchiorre Gioia, che ha doverosamente corretto il medesimo documento ( in allegato) presente sul proprio sito già dal mese di marzo del 2008. Invitiamo nuovamente la SIMFER a rettificare immediatamente la notizia presente sul sito e a ripristinare, in primis per i propri lettori, la verità dell'informazione.