Il Ministero della Salute ha risposto all’interrogazione parlamentare dell’On. Binetti riguardo chiropratici e osteopatia. Relativamente alla seconda, di cui riportiamo il testo, il Ministero ha le idee chiare: l’osteopatia è attività sanitaria e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato. Ne consegue che chiunque pratichi osteopatia senza essere in possesso di una laurea sanitaria (o di un titolo ad essa equipollente) sta commettendo il reato di esercizio abusivo di professione sanitaria. La chiara posizione del Ministero chiude inequivocabilmente ogni possibilità a chi, tentando di far passare l’osteopatia, che resta un approccio non convenzionale, ancora non supportato da sufficienti prove di funzionamento e di efficacia, come una pratica “del benessere”, cercava in realtà una scorciatoia per praticare attività sanitaria, senza esservi abilitato. Nell’interesse dei Cittadini, solo i Professionisti sanitari che hanno conoscenze e competenze per occuparsi della salute degli Utenti possono praticare le attività sanitarie e cercarne la validazione scientifica. Un recente editoriale apparso su un’autorevole rivista scientifica chiosava “non esiste la medicina alternativa, esiste solo quella efficace”. Non possiamo che essere d’accordo.
Oggetto: risposta interrog 5-01832 Binetti: Profilo professionale dell’osteopata e del chiropratico
CAMERA DEI DEPUTATI
197
Mercoledì 12 marzo 2014
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI – Affari sociali (XII) SOMMARIO INTERROGAZIONI: 5-01832 Binetti: Profilo professionale dell’osteopata e del chiropratico … 45 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) … 50 Il Ministero della salute …(omissis)… didattico.
Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie.
In merito all’Ente sopra menzionato, si fa presente che la legge 14 gennaio 2013, n. 4 «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., delle professioni sanitarie ed altre attività.
La normativa prevede che le professioni di cui sopra possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, possono riunirsi in forme aggregate e collaborano all’elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni prescritte dalla legge n. 4/2013.
Da ultimo, per quanto concerne l’intervento «per evitare i possibili abusi della professione medica» si assicura che questo Dicastero è quanto mai vigile rispetto a tale problematica e si propone sempre, per quanto possibile, come parte attiva nel contrasto agli illeciti dei soggetti non autorizzati all’esercizio delle professioni sanitarie, attivando il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento dei controlli ad esso deputati.
In caso di accertato esercizio abusivo, viene immediatamente investita della questione l’Autorità Giudiziaria.