Il 730 parla di formazione dei Docenti, noi operatori sanitari non ne abbiamo diritto? Risposta: L’Aifi, attraverso il Rappresentante dell’Area della Riabilitazione in Commissione nazionale formazione continua, ha già evidenziato la questione nelle sedi opportune. Al momento si è in attesa di un riscontro.L’auspicio è che, con la nuova fase, le criticità che il periodo di sperimentazione ha messo in evidenza possano ridimensionarsi.Il 5 novembre 2009 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il testo “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Accreditamento dei Provider Ecm, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all’estero, i liberi professionisti”. Si tratta di un passaggio importantissimo che consentirà al sistema Ecm il superamento della fase sperimentale, con l’accreditamento dei provider e l’introduzione delle altre modalità di formazione: a distanza e sul campo.Attualmente i Contratti collettivi nazionali di lavoro e l’attuale regolamentazione del Programma Ecm non indicano possibili sanzioni/penalizzazioni. Tuttavia è opportuno ricordare che si tratta comunque di un obbligo.La Commissione nazionale per la formazione continua in occasione della seduta del 7 maggio 2009 ha deliberato l’esonero dall’obbligo formativo ECM, per l’anno 2009, in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo. Possono chiedere l’esonero dall’obbligo ECM gli operatori che risiedono o lavorano nelle località rientranti nel Decreto 16 aprile 2009 pubblicato in G.U. n. 89 del 17 aprile 2009: “individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”. La domanda per il riconoscimento dell’esonero dovrà essere presentata dagli operatori interessati direttamente all’Ordine/Collegio di appartenenza. Gli operatori sanitari delle professioni sprovviste di Ordine/Collegio potranno rivolgersi alle associazioni professionali appartenenti al Cogeaps.L’Aifi, attraverso il Rappresentante dell’Area della Riabilitazione in Commissione nazionale formazione continua, ha già evidenziato la questione nelle sedi opportune. Al momento si è in attesa di un riscontro.Questi aspetti sono normati dai singoli contratti ed eventualmente da una contrattazione decentrata specifica dell’azienda.Questi aspetti sono normati dai singoli contratti ed eventualmente da una contrattazione decentrata specifica dell’azienda.Devono acquisire i crediti ECM dall’anno successivo dall’acquisizione della Laurea. Nel caso su indicato quindi, dal 2007.Relativamente alla Fad fino ad oggi non c’è ancora un riferimento definitivo sulle modalità di valutazione di tale modalità formativa. Il documento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua “Criteri e modalità per l’accreditamento dei provider e la Formazione a distanza” nella seduta del 23 marzo 2003, indica l’80% come la quota massima di crediti che i professionisti della sanità possono acquisire con la Fad. Con la fase a regime del progetto Ecm sapremo come questa formazione potrà contribuire nel Dossier formativo del singolo professionista.No, il percorso per il recupero dei crediti formativi necessari al conseguimento della Laurea in Fisioterapia (I livello) non è assimilabile alla formazione permanente, ma rientra nella formazione di base. Inoltre non esonera dall’obbligo dell’Ecm.I crediti maturati dai singoli professionisti nell’ambito delle iniziative di formazione continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale (Conferenza Stato Regioni – Accordo del 13 marzo 2003). Ad oggi solo poche Regioni hanno attuato Programmi regionali di formazione continua.L’obbligo di conseguire i crediti formativi nel programma di Ecm riguarda esclusivamente il massofisioterapista che abbia svolto il corso di studio ai sensi della legge n. 403/1971 e il cui titolo risulti conforme ai principi della legge 42/1999 e del decreto legislativo n. 502/1992. Fonte: Ministero della Salute, Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie – Roma, 16 gennaio 2003.È esonerato dall’obbligo dell’Ecm il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall’obbligo Ecm i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.Il programma nazionale di Ecm, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica.Ad oggi gli eventi organizzati che possono rientrare nel programma di Ecm appartengono a due grandi categorie: attività formative residenziali (congressi; corsi di aggiornamento tecnologico e strumentale, corsi pratici finalizzati allo sviluppo continuo professionale, progetti formativi aziendali…) e attività formative a distanza. Oggi vengono accreditati i singoli eventi, dal 2010 inizierà, con la fase a regime del programma Ecm, l’accreditamento dei provider.La quantità di crediti Ecm che ogni professionista della sanità deve acquisire per il periodo 2008- 2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 (minimo 25, massimo 75 ogni anno). Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti. Questo perché al fine di incentivare la formazione è stato disposto quanto segue: “chi ha acquisito almeno 60 crediti nel quadriennio 2004-2007 ha diritto a un premio nel triennio 2008-2010; invece di acquisire 150 crediti potrà acquisirne 90 (utilizzando una detrazione di 60 crediti maturata come premio per avere acquisito i crediti nel periodo precedente)”.
Per i trienni successivi la determina del 7 luglio 2016 estende a tutti i professionisti le stesse modalità di acquisizione precedentemente riservate ai liberi professionisti. Per tanto dall’entrata in vigore di questa, l’acquisizione di crediti è libera all’interno del triennio (abolito il limite annuale sopra citato) rimanendo fermo il limite di 150 nel triennio al quale vanno eventualmente applicate riduzioni per merito nel triennio precedente o altre forme di esenzioni ed esoneri.I crediti Ecm sono indicatori della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in occasione di attività Ecm. Il credito è riconosciuto in funzione sia della qualità dell’attività formativa che del tempo ad essa dedicato in ragione delle specifiche professionalità. Il numero dei crediti da conseguire ogni anno è uguale per tutte le categorie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria interessata.L’ECM comprende l’insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.